Formazione sicurezza sul lavoro: le nuove indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Quando deve essere svolta la formazione obbligatoria? La nota INL del 27 ottobre 2026 chiarisce le tempistiche, il superamento del termine dei 60 giorni e le deroghe previste per il settore turistico e della ristorazione.

Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Formazione dei lavoratori: eliminato il riferimento ai 60 giorni

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

Questa previsione era stata spesso interpretata erroneamente come possibilità di rinviare l’avvio della formazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato tale disposizione.

L’Ispettorato ribadisce che, secondo l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore, nel caso della somministrazione.

La formazione deve quindi essere organizzata tempestivamente e non può essere rinviata facendo riferimento al precedente termine di 60 giorni.

Cosa succede in caso di lavoratori irregolari?

La nota interviene anche sulle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposto per lavoro irregolare.

Ai fini della revoca, il datore di lavoro deve regolarizzare la posizione contrattuale dei lavoratori e gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza.

Per quanto riguarda la formazione, è sufficiente dimostrare che l’attività sia stata programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.

Il verbale di prescrizione dovrà invece stabilire un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi, senza utilizzare il precedente riferimento ai 60 giorni.

Settore turistico e ristorazione: prevista una deroga di 30 giorni

Una disciplina specifica riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla normativa.

Per questi settori, l’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, prevede che la formazione e l’eventuale addestramento specifico possano essere completati entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.

Attenzione, però: questa deroga riguarda il completamento della formazione, non il suo avvio.

Il datore di lavoro deve comunque attivarsi tempestivamente per organizzare il percorso formativo.

Nei settori interessati, il lavoratore può essere adibito all’attività anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina specifica.

Quali documenti dimostrano l’avvio della formazione?

La nota INL fornisce indicazioni utili anche in caso di controllo ispettivo.

Tra i documenti che possono dimostrare l’avvio delle attività propedeutiche alla formazione rientrano:

  • Comunicazioni con l’ente formatore per la prenotazione dei corsi, tramite PEC o modalità che garantiscano la data certa.
  • Richieste di collaborazione agli organismi paritetici.
  • Comunicazioni con i docenti incaricati, nel caso di formazione organizzata direttamente dal datore di lavoro.
  • Comunicazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relative all’organizzazione dei corsi.

La documentazione deve permettere di dimostrare che il datore di lavoro si sia effettivamente attivato per adempiere agli obblighi formativi.

Come organizzare correttamente la formazione aziendale?

Le indicazioni dell’Ispettorato confermano l’importanza di una pianificazione strutturata.

Per le aziende è fondamentale coordinare l’ingresso dei nuovi lavoratori con l’organizzazione dei percorsi formativi, verificare gli attestati già posseduti e monitorare l’effettivo completamento dei corsi.

Un sistema di gestione delle scadenze e della documentazione formativa consente di ridurre il rischio di ritardi e di mantenere sotto controllo gli adempimenti previsti dalla normativa.

Il supporto di Soluzioni

Soluzioni Srl Società Benefit affianca le aziende nell’organizzazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attraverso percorsi formativi in presenza, videoconferenza ed e-learning, ove consentiti dalla normativa, supportiamo le imprese nella pianificazione dei corsi e nella gestione degli adempimenti formativi.

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Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro, nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.