Molestie e violenze sul lavoro: perché è necessario aggiornare il DVR e le procedure aziendali

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non riguarda più soltanto i rischi fisici, chimici o ergonomici. Oggi la normativa richiede alle aziende di affrontare in modo strutturato anche i rischi psicosociali, tra cui molestie, molestie sessuali, violenze, discriminazioni e comportamenti lesivi della dignità delle persone.

Le recenti modifiche legislative, unite all’evoluzione della giurisprudenza e alla pubblicazione di importanti linee guida tecniche da parte di INAIL, ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e di altri organismi internazionali, impongono una revisione dell’approccio alla prevenzione.

Per molte aziende questo significa aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e verificare la coerenza dell’intero sistema organizzativo.


Dalla gestione dello stress lavoro-correlato alla prevenzione di molestie e violenze

Per anni il capitolo dedicato ai rischi psicosociali del DVR si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dello stress lavoro-correlato prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Oggi questo approccio non è più sufficiente.

Le organizzazioni devono infatti considerare anche tutti quei comportamenti che possono compromettere la salute psicologica, la dignità e il benessere dei lavoratori, quali:

  • molestie sessuali;
  • molestie verbali;
  • discriminazioni;
  • violenze fisiche;
  • aggressioni verbali;
  • abuso di potere;
  • comportamenti intimidatori;
  • bullismo e mobbing;
  • violenza proveniente da clienti, utenti o fornitori.

Si tratta di rischi che possono generare conseguenze sia per la salute dei lavoratori sia per la responsabilità dell’organizzazione.


La modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008

Uno dei cambiamenti più importanti è rappresentato dalla modifica dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008.

Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198, è stata introdotta la nuova lettera z-bis, che inserisce tra le misure generali di tutela:

“la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.”

La portata della modifica è significativa.

Il legislatore non richiede semplicemente di sanzionare gli episodi quando si verificano, ma pretende che il datore di lavoro li prevenga, programmando misure organizzative adeguate.

Questo significa che l’azienda deve poter dimostrare di aver:

  • individuato il rischio;
  • valutato le situazioni di possibile esposizione;
  • adottato misure preventive;
  • definito procedure di gestione;
  • informato e formato il personale.

L’articolo 28 già imponeva la valutazione di tutti i rischi

In realtà il principio era già presente nel Testo Unico.

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti che il Documento di Valutazione dei Rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli connessi:

  • alle differenze di genere;
  • all’età;
  • alla provenienza da altri Paesi.

La nuova formulazione dell’articolo 15 rafforza ulteriormente questo obbligo, rendendo esplicita la necessità di programmare misure specifiche contro molestie e violenze.


Cosa dice INAIL

Un importante riferimento tecnico è rappresentato dalla pubblicazione “La valutazione dei rischi in ottica di genere – Aspetti tecnici”, realizzata da INAIL nel 2024.

Il documento chiarisce che la valutazione dei rischi in ottica di genere non deve limitarsi alla tutela della maternità, ma deve considerare le differenti condizioni di esposizione ai rischi tra lavoratrici e lavoratori, comprese quelle derivanti dall’organizzazione del lavoro e dai rischi psicosociali.

Secondo INAIL, una corretta valutazione deve analizzare anche:

  • rischi organizzativi;
  • rischi trasversali;
  • rischi psicosociali;
  • discriminazioni;
  • aspetti relazionali;
  • differenze di genere.

L’obiettivo è costruire un sistema di prevenzione realmente efficace, capace di tutelare ogni lavoratore in relazione alle proprie condizioni di esposizione.


La UNI ISO 45003: il riferimento internazionale sui rischi psicosociali

Anche la norma internazionale UNI ISO 45003, richiamata nel DVR e ormai considerata il principale riferimento tecnico sui rischi psicosociali, amplia notevolmente il concetto di prevenzione.

Tra i fattori di rischio individua:

  • conflitti interpersonali;
  • molestie;
  • bullismo;
  • vittimizzazione;
  • violenza da parte di terzi;
  • abuso di potere;
  • mancanza di rispetto;
  • isolamento sociale;
  • leadership inadeguata;
  • cultura organizzativa non inclusiva.

La norma sottolinea inoltre che la prevenzione non riguarda esclusivamente il comportamento dei singoli lavoratori, ma soprattutto l’organizzazione del lavoro e il ruolo della direzione aziendale.


Le indicazioni della Confederazione Svizzera

Molto interessante è anche la check-list pubblicata nel 2026 dalla Confederazione Svizzera.

Il documento afferma chiaramente che la prima misura di prevenzione è un atteggiamento univoco della direzione aziendale, che deve dichiarare in modo esplicito la tolleranza zero verso qualsiasi forma di molestia.

La check-list suggerisce di verificare, tra gli altri aspetti:

  • esistenza di una politica aziendale;
  • informazione periodica ai lavoratori;
  • individuazione di referenti dedicati;
  • procedure di segnalazione riservate;
  • formazione dei responsabili;
  • previsione di sanzioni disciplinari;
  • comunicazione delle procedure ai nuovi assunti.

Non basta aggiornare il DVR

L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta solo uno degli adempimenti necessari.

Per rendere realmente efficace il sistema di prevenzione è opportuno verificare anche:

  • Codice Etico, introducendo principi e misure contro molestie e violenze;
  • Modello Organizzativo 231, integrando i nuovi rischi organizzativi;
  • procedure Whistleblowing, affinché le vittime possano effettuare segnalazioni riservate;
  • regolamento disciplinare;
  • procedure HR;
  • formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.

Le più recenti linee guida di Confindustria dedicano ampio spazio all’organizzazione dei canali interni di segnalazione, alla tutela del segnalante, alla riservatezza e agli obblighi di formazione, elementi che possono rappresentare strumenti fondamentali anche per intercettare tempestivamente episodi di molestie e violenze.


Come può supportarvi Soluzioni Srl Società Benefit

Soluzioni Srl Società Benefit affianca le imprese nell’adeguamento ai nuovi obblighi normativi attraverso un approccio integrato che comprende:

  • aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • valutazione dei rischi psicosociali e delle molestie nei luoghi di lavoro;
  • revisione del Codice Etico e delle procedure organizzative;
  • supporto nell’aggiornamento del Modello Organizzativo 231;
  • verifica delle procedure di Whistleblowing;
  • formazione di dirigenti, preposti e lavoratori sui temi della prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e della violenza sul lavoro.

La prevenzione dei rischi psicosociali non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma un investimento nella cultura organizzativa, nel benessere delle persone e nella riduzione dei rischi legali e reputazionali dell’azienda.

Per maggiori informazioni scrivi a: relazioniesterne@soluzionisrl.com