Decreto Legge 159/2025

Le novità che incidono concretamente sulla gestione della sicurezza sul lavoro

Il Decreto-Legge 159/2025 introduce modifiche significative al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Non si tratta solo di nuovi obblighi, ma di un cambio di approccio: la sicurezza viene sempre più valutata per come è gestita nella pratica, non solo per la presenza di documenti o adempimenti formali.

In questo scenario, la responsabilità non è più solo attribuita, ma deve essere dimostrabile: servono tracciabilità delle decisioni, evidenze delle azioni intraprese e controlli verificabili.

Per datori di lavoro e RSPP questo significa rivedere alcuni processi chiave, soprattutto in relazione a:

  • appalti e cantieri
  • formazione
  • sorveglianza sanitaria
  • prevenzione degli infortuni (anche quelli “mancati”)

Di seguito, una sintesi delle principali novità operative.

🏗️ Articolo 3 – Appalti, cantieri, badge e patente a crediti

I controlli vengono rafforzati lungo tutta la filiera degli appalti e subappalti, sia pubblici sia privati.
L’attenzione non riguarda più solo l’impresa presente in cantiere, ma coinvolge anche:

  • committenti
  • appaltatori
  • subappaltatori

Viene introdotta una tessera di riconoscimento evoluta (badge), con codice univoco e possibile formato digitale, interoperabile con sistemi nazionali.

⚠️ Per l’operatività del badge digitale sarà necessario attendere un decreto attuativo.
Nel frattempo resta valida la tessera attualmente in uso.

È inoltre rafforzato il sistema della patente a crediti, con:

  • decurtazioni più rapide
  • sanzioni più severe
  • maggiore rischio di sospensione dell’attività

👉 La prevenzione diventa una condizione essenziale per poter continuare a lavorare nei cantieri.

🔍 Articolo 4 – Più controlli e ispezioni

Il decreto prevede il potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Carabinieri per la tutela del lavoro, rendendo più frequenti e incisive le attività ispettive.

👉 Aumenta la probabilità di controllo e diminuisce la tolleranza verso irregolarità strutturali o ripetute.

📚 Articolo 5 – Formazione, DPI e prevenzione dei rischi comportamentali

La formazione in materia di salute e sicurezza viene valutata nel merito, non solo sulla base di attestati e ore svolte.
Contano:

  • i contenuti
  • la coerenza con il DVR
  • la qualità dei soggetti formatori

Viene rafforzata anche la formazione degli RLS, chiarendo che la dimensione aziendale non riduce l’importanza della rappresentanza dei lavoratori.

Un chiarimento rilevante riguarda gli indumenti di lavoro:
se un indumento è indicato nel DVR come misura di protezione di un rischio, assume le caratteristiche di DPI, con obbligo per l’azienda di garantirne:

  • fornitura
  • igiene
  • manutenzione

Il decreto aggiorna inoltre il quadro sugli accertamenti relativi ad alcol e sostanze stupefacenti, rafforzando l’approccio preventivo nelle attività a rischio, con il coinvolgimento del medico competente.

🪜 Scale e accessi in quota: requisiti in base all’inclinazione

Il DL 159/2025 rafforza le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare attenzione al rischio di cadute dall’alto, introducendo un sistema di controlli più rigoroso e un inasprimento delle sanzioni, al fine di accrescere la responsabilizzazione delle aziende.

Le caratteristiche delle scale e dei sistemi di accesso devono essere coerenti con:

  • altezza
  • durata e frequenza d’uso
  • inclinazione

🎓 Articolo 7 – Studenti e tirocinanti: tutele piene

Per studenti in PCTO, tirocinanti e percorsi formativi viene rafforzata la tutela INAIL, con il riconoscimento anche dell’infortunio in itinere.

Chi entra in azienda per formarsi deve essere tutelato come un lavoratore, soprattutto quando svolge attività pratiche.

📖 Articolo 10 – Norme UNI

Le norme UNI richiamate sono a consultazione gratuita, facilitando l’accesso ai riferimenti tecnici.

⚠️ Articolo 15 – Near miss: prevenire prima che accada l’infortunio

IIl decreto introduce il concetto di mancato infortunio (near miss) come strumento strutturato di prevenzione stabilendone il tracciamento da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza

👉 L’assenza di infortuni non è più sufficiente, da sola, a dimostrare che un’azienda è sicura.

🩺 Articolo 17 – Sorveglianza sanitaria e prevenzione oncologica

Viene rafforzato il ruolo della sorveglianza sanitaria, valorizzando il contributo del medico competente anche nella prevenzione oncologica, soprattutto in presenza di esposizioni a rischi chimici, fisici o ambientali.

Un punto operativo fondamentale:
👉 la sorveglianza sanitaria (visite, accertamenti ed eventuali esami) deve essere svolta durante l’orario di lavoro,
tranne le visite preassuntive.

La salute dei lavoratori entra così a pieno titolo nelle scelte organizzative e preventive dell’azienda

La sicurezza sul lavoro non è un insieme di adempimenti, ma un sistema integrato di prevenzione.