SFeRA e formazione sicurezza sul lavoro: cosa prevede la Circolare n. 7/2026

SFeRA, il nuovo Sistema informativo della formazione e registro attestazioni, si prepara a diventare uno degli strumenti centrali per la digitalizzazione e la tracciabilità della formazione dei lavoratori.

Con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato le specifiche tecnico-amministrative necessarie all’adeguamento dei sistemi informativi, in vista della futura istituzione di SFeRA.

Il nuovo sistema consentirà di raccogliere e gestire in maniera strutturata le informazioni relative ai percorsi formativi, alla frequenza e alle attestazioni conseguite dai lavoratori, alimentando anche il Fascicolo elettronico del lavoratore.

Particolare attenzione merita la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008, per la quale la Circolare contempla specifiche modalità di conferimento dei dati.

Cos’è SFeRA e a cosa serve?

SFeRA è l’acronimo di Sistema informativo della formazione e registro attestazioni.

L’obiettivo è creare una base informativa nazionale capace di raccogliere e rendere interoperabili i dati relativi ai percorsi formativi e di apprendimento delle persone negli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro, diversi dall’istruzione scolastica e universitaria.

Il sistema permetterà di:

  • raccogliere in maniera strutturata le informazioni sulla formazione svolta;
  • registrare frequenza ed esito dei percorsi;
  • rendere disponibili le attestazioni conseguite;
  • alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore;
  • supportare il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • favorire la digitalizzazione e la portabilità delle attestazioni;
  • migliorare l’interoperabilità tra i diversi sistemi informativi;
  • ridurre duplicazioni e adempimenti attraverso il principio della raccolta unica del dato.

L’obiettivo finale è rendere le informazioni sulla formazione maggiormente tracciabili, accessibili e verificabili.

Quali dati saranno registrati in SFeRA?

La struttura informativa delineata dalla Circolare si basa principalmente su tre elementi.

Scheda percorso

Identifica il percorso formativo o di apprendimento e raccoglie le informazioni necessarie per classificarlo correttamente.

Scheda frequenza

Registra la partecipazione della singola persona al percorso, comprese le informazioni relative alla frequenza e all’esito della formazione.

Scheda attestazione

Raccoglie le informazioni relative alle attestazioni rilasciate al lavoratore a conclusione del percorso.

Il sistema consentirà quindi di collegare il corso svolto al singolo partecipante e alla relativa attestazione.

SFeRA e formazione sulla sicurezza sul lavoro

Uno degli aspetti più interessanti per aziende, consulenti ed enti di formazione riguarda il collegamento tra SFeRA e formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Circolare n. 7/2026 contempla infatti espressamente i percorsi formativi svolti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.

La prospettiva è quella di una crescente digitalizzazione della formazione obbligatoria, con la possibilità di ricostruire in maniera più strutturata il percorso formativo del lavoratore.

Questo assume particolare rilevanza per corsi quali, ad esempio, quelli rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti che utilizzano determinate attrezzature, fermo restando che l’ambito applicativo definitivo dipenderà dai successivi provvedimenti attuativi.

Formazione D.Lgs. 81/2008: trasmissione dei dati entro 15 giorni

La Circolare fornisce anche indicazioni sulle future modalità di conferimento dei dati.

In particolare, per i percorsi di durata inferiore a 30 ore o a due settimane e per i percorsi di formazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, viene prevista la possibilità di effettuare un invio unico dei dati relativi al percorso, alla frequenza e all’attestazione.

Tale conferimento potrà avvenire con cadenza periodica giornaliera e comunque entro 15 giorni dalla conclusione del percorso formativo.

Si tratta di un’indicazione particolarmente rilevante per il settore della sicurezza sul lavoro, caratterizzato dalla gestione di numerosi corsi, aggiornamenti e attestati.

Attestati di formazione e Fascicolo elettronico del lavoratore

Uno degli obiettivi centrali di SFeRA è favorire una maggiore tracciabilità delle competenze e delle attestazioni conseguite dai lavoratori.

Le informazioni raccolte contribuiranno infatti ad alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore, creando progressivamente una base informativa attraverso la quale ricostruire i percorsi formativi effettuati.

La digitalizzazione potrà inoltre favorire la portabilità delle attestazioni, rendendo più semplice la disponibilità e la verifica delle informazioni relative alla formazione svolta.

Per lavoratori e imprese potrebbe significare, nel tempo, una maggiore facilità nel ricostruire lo storico formativo e verificare le attestazioni già conseguite.

Chi dovrà trasmettere i dati a SFeRA?

Su questo punto è importante evitare equivoci.

La Circolare n. 7/2026 non introduce un nuovo obbligo immediato e generalizzato a carico di tutte le aziende o di tutti gli enti di formazione.

Il documento è rivolto ai soggetti titolari delegati individuati dall’articolo 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115, affinché possano iniziare le attività di analisi e adeguamento dei propri sistemi informativi.

Tra i destinatari rientrano, nei rispettivi ambiti di competenza, i Fondi interprofessionali per la formazione continua, i fondi bilaterali, Forma.Temp, Unioncamere e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Per imprese ed enti di formazione, quindi, non si tratta al momento di un nuovo obbligo generalizzato di caricamento dei corsi all’interno di SFeRA.

Cosa cambia per aziende ed enti di formazione?

Nell’immediato, per la generalità delle aziende, non cambia ancora la gestione operativa della formazione.

La Circolare ha infatti una funzione preparatoria: anticipa le specifiche necessarie affinché i soggetti interessati possano adeguare i propri sistemi informativi in vista dell’entrata a regime di SFeRA.

La direzione intrapresa dal legislatore è però significativa.

La gestione della formazione si sta orientando verso una sempre maggiore digitalizzazione, standardizzazione e interoperabilità delle informazioni.

Diventerà quindi sempre più importante disporre di una gestione strutturata di:

  • anagrafiche dei partecipanti;
  • tipologia e caratteristiche dei corsi;
  • date e durata della formazione;
  • presenze e frequenza effettiva;
  • esiti delle verifiche;
  • attestazioni rilasciate;
  • aggiornamenti effettuati;
  • collegamento tra lavoratore, corso frequentato e relativo attestato.

Quando entrerà in funzione SFeRA?

La Circolare n. 7 del 1° luglio 2026 non rappresenta ancora il provvedimento definitivo di istituzione di SFeRA.

Il Ministero ha anticipato le specifiche tecnico-amministrative proprio per consentire ai soggetti interessati di preparare i propri sistemi informativi mentre viene completato il quadro attuativo.

Sarà quindi necessario attendere i successivi provvedimenti per conoscere con precisione modalità operative, tempistiche di entrata a regime e adempimenti definitivi.