Sospensione attività imprenditoriale: quando scatta? Chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro torna con la Circolare n.4/2021 a fornire chiarimenti, dopo quelli della Circolare n.3/2021 del 9 novembre, sulle modifiche imposte al Testo Unico di Sicurezza. Nella Circolare si elencano le nuove fattispecie di sospensione dell’attività e si specificano le condizioni che fanno scattare la sospensione. Obiettivo della circolare è uniformare i comportamenti ispettivi.

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Il provvedimento di sospensione scatta solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR (art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008). In caso di DVR custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione scatta alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, così da permettere al datore di lavoro di provvedere all’eventuale esibizione.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Il provvedimento di sospensione scatterebbe nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini della revoca del provvedimento si dovrà esibire il Piano.

Mancata formazione ed addestramento quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento, cioè nelle seguenti circostanze:

  •  Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  •  Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  •  Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  •  Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Ai fini di quanto previsto da quest’ultimo articolo, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività.

La revoca del provvedimento è prevista dietro dimostrazione della prenotazione della formazione.

Sospensione per mancata formazione: il lavoratore può lavorare?

In caso di sospensione il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento, dietro produzione della documentazione ciò attestante da parte del trasgressore.

Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del RSPP: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

L’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che la sospensione va adottata nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per la revoca del provvedimento si dovrà esibire la documentazione inerente alla costituzione del servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Scatta la sospensione se si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi, quindi, in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Leggi anche da questo blog  Misure urgenti per la tutela del lavoro: modifiche al D.LGS 81/08 con la tabella delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Contatti