Misure urgenti per la tutela del lavoro: modifiche al D.LGS 81/08

L’art.13 del decreto legge 21 ottobre 2021 n°146 ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

In particolare sono stati sostituiti l’art 14 e l’Allegato I del Testo unico.

L‘art.14 riguarda i Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le novità più significative del nuovo art.14 riguardano:

  • la possibilità di adozione da parte degli organi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il caso di accertamento della presenza del 10% (anziché il precedente 20%) di lavoratori irregolari e correlativo divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo della sospensione;
  • l’assegnazione di maggiori poteri alle aziende sanitarie locali per l’irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’attività lavorativa a prescindere dalla reiterazione dell’illecito.

Quindi per il lavoro nero è più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, inoltre non è più richiesta la reiterazione degli illeciti ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

L’Allegato I invece riguarda l’elenco delle Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in cui è stato inserito il reato di Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Di seguito viene riportata la tabella dell’Allegato I art.14, comma 1 con l’inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 FattispecieImporto somma aggiuntiva
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischiEuro 2.500
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazioneEuro 2.500
3Mancata formazione ed addestramentoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileEuro 3.000
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)Euro 2.500
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoEuro 3.000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoEuro 3.000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Euro 3.000
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloEuro 3.000
Sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come si comporteranno gli organismi di controllo ora?

Leggi le PRIME INDICAZIONI IN MERITO AL D.L. 146/2021 – CAPO III – Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ART. 13. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) emanate dalla Regione Lombardia per i Direttori generali delle ATS.


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