L’art.13 del decreto legge 21 ottobre 2021 n°146 ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
In particolare sono stati sostituiti l’art 14 e l’Allegato I del Testo unico.
L‘art.14 riguarda i Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Le novità più significative del nuovo art.14 riguardano:
- la possibilità di adozione da parte degli organi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il caso di accertamento della presenza del 10% (anziché il precedente 20%) di lavoratori irregolari e correlativo divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo della sospensione;
- l’assegnazione di maggiori poteri alle aziende sanitarie locali per l’irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’attività lavorativa a prescindere dalla reiterazione dell’illecito.
Quindi per il lavoro nero è più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, inoltre non è più richiesta la reiterazione degli illeciti ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
L’Allegato I invece riguarda l’elenco delle Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in cui è stato inserito il reato di Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Di seguito viene riportata la tabella dell’Allegato I art.14, comma 1 con l’inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Come si comporteranno gli organismi di controllo ora?
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