La gestione dei rifiuti in azienda

Il presente approfondimento ha lo scopo di definire le modalità operative e le responsabilità con cui una azienda dovrebbe gestire i rifiuti prodotti dalle proprie attività e servizi, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

Produttore di rifiuti: Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che possano modificare la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Il riferimento normativo è il Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale” – parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Identificazione dei rifiuti prodotti

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato deve identificare le attività e i servizi da cui possono essere generati i rifiuti.

Nel caso in cui imprese esterne svolgano attività che comportino la produzione di rifiuti all’interno dello stabilimento  le responsabilità in merito allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti dovranno essere formalizzate in maniera chiara fra le parti in fase di predisposizione del contratto e/o DUVRI.

Rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Sottoprodotto: È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 184, bis del D.Lgs. 152/06:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
  • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato effettua la classificazione di ogni rifiuto prodotto per la prima volta in stabilimento mediante attribuzione del codice CER adeguato sulla base dell’origine e, se necessario, sulla base dei risultati delle analisi chimiche svolte da laboratori esterni accreditati e direttamente incaricati.

Codice Europeo Rifiuti (CER) è l’Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione (Direttiva 2008/98/CE e sue successive modifiche e rettifiche).

Il procedimento di classificazione e caratterizzazione avviene seguendo i passaggi di seguito delineati:

  • identificazione dell’attività o del processo che genera il rifiuto e individuazione dello stesso nei titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione;
  • se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per l’individuazione di una determinata attività o processo, esame dei capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
  • se nessuno di questi codici risulta adeguato, riferimento all’elenco dei rifiuti esplicitati nel capitolo 16;
  • se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, utilizzo dei codici 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduti dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata ai punti precedenti. L’attribuzione di codici con suffisso 99 è da adottare solo nel caso in cui non esistano alternative percorribili.

Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV del D.Lgs.152/06 e che, operativamente è contrassegnato nell’Allegato D alla Parte IV da asterisco. A tal fine sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/UE come modificato dal regolamento 1357/2014/UE.

Si procede a una nuova classificazione dei rifiuti a seguito di:

  • modifiche alle attività e/o ai processi svolti;
  • modifiche nell’utilizzo di sostanze e/o materie prime/ausiliarie;
  • modifiche ai disposti legislativi di carattere cogente.

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato deve avvalersi del confronto analitico in merito al processo di attribuzione dei codici CER nei seguenti casi:

  • quando il rifiuto sia individuabile con le “voci a specchio”, per le quali è possibile una corretta classificazione solo a valle di un’analisi chimica (esempio di “voce a specchio”: CER 08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; CER 08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11) – cfr. schema logico successivo;
  • al momento del primo conferimento presso gli impianti di smaltimento (esempio discarica e incenerimento) e comunque almeno annualmente (cogente per le discariche, buona pratica oramai generalmente richiesta anche dagli Enti Competenti per le rimanenti tipologie di impianti di recupero e smaltimento);
  • in un momento successivo, in caso di mutamenti nelle attività o nei processi che possono influenzare le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti prodotti.

La non obbligatorietà dell’analisi è ammessa quando i rifiuti siano assimilati agli urbani e smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (ad esempio cassonetti stradali, raccolta porta a porta).

Per la caratterizzazione analitica, il produttore (Datore di Lavoro) deve utilizzare laboratori accreditati. In caso di dubbi sui risultati analitici, effettua una contro analisi tramite un secondo laboratorio esterno accreditato anch’esso. In ogni caso il campionamento deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2013 Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati

A seguito delle analisi di caratterizzazione di ogni rifiuto pericoloso il Datore di Lavoro/Dirigente delegato deve determinare se lo stesso rientri nell’ambito di applicazione della normativa ADR (Accordo, valido a livello europeo, relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada).

I certificati relativi alle verifiche analitiche dei rifiuti ed i relativi verbali di campionamento sono conservati  per garantire la tracciabilità della gestione dei rifiuti.

Produzione dei rifiuti

Ogni dipendente/operatore, nonché tutto il personale esterno, ha la responsabilità della corretta separazione all’interno dello stabilimento dei rifiuti prodotti durante l’esercizio delle proprie attività raggruppandoli per categorie omogenee.

Ogni rifiuto deve essere depositato nel contenitore preventivamente individuato nell’area identificata.

In particolare, ogni lavoratore deve garantire che sia mantenuta la netta separazione tra le diverse tipologie di rifiuti assicurando che:

  • non avvenga la miscelazione tra rifiuti pericolosi di natura diversa;
  • non vi sia miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Nel caso vi fossero dubbi sulla gestione di particolari tipologie di rifiuto, i Lavoratori devono richiedere istruzioni.

I Preposti hanno il compito di vigliare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei lavoratori  e, in caso di riscontro di criticità, devono provvedere a segnalarle al Dirigente.

Alla fine delle attività di produzione dei rifiuti o nel corso di dette attività, in funzione dei volumi prodotti, il personale preposto raccoglie e conferisce i rifiuti presso il deposito temporaneo.

La Funzione deputata si occupa di verificare i rifiuti presenti all’interno del deposito e di caricarli sull’apposito registro di carico/scarico (entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione).

I registri di carico/scarico devono essere vidimati presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Sul registro di carico/scarico devono essere registrati tutti i rifiuti, sia NON PERICOLOSI sia PERICOLOSI, prodotti.

Etichettatura dei singoli colli

Sin dal momento della loro produzione, è necessario che tutti i rifiuti siano univocamente identificati mediante il Codice CER.

I contenitori dei rifiuti sono chiusi ed etichettati singolarmente come indicato di seguito:

  • etichetta che riporti il produttore, il codice CER, la sua descrizione ed eventuali simboli volti ad avvertire dei rischi potenziali (pittogrammi) in relazione alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
  • etichetta di colore giallo di dimensione 15 cm ×15 cm con iscritta una “R” nera avente dimensioni 10×8 cm e larghezza del segno pari a 1,5 cm; obbligatoria solo per i rifiuti pericolosi ma consigliabile anche per i rifiuti non pericolosi.

Sui singoli colli contenenti rifiuti pericolosi sottoposti a normativa ADR vengono apposte in posizione ben visibile le etichette previste dalla suddetta normativa.

Qualsiasi rifiuto o materiale di scarto non identificato e di cui non sia chiara la provenienza deve tempestivamente essere segnalato in modo chiaro come “Rifiuto non identificato” e corredato dall’avvertenza “Non usare e non manipolare”.

Individuazione aree di deposito temporaneo dei rifiuti

Il Dirigente Delegato, provvede all’individuazione di adeguate zone destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, avendo cura di predisporre e tenere aggiornata adeguata planimetria di stabilimento.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Se  il deposito temporaneo viene effettuato nel rispetto del criterio temporale,  l’affidamento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trasporto/recupero/smaltimento deve avvenire con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.  Per il conto alla rovescia ai fini del calcolo, fa fede la data di primo carico utile nel registro di c/s dei rifiuti del singolo CER.

In ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., il deposito temporaneo dei rifiuti avviene nel rispetto delle seguenti regole generali:

  • le aree di deposito sono chiaramente identificate con appositi cartelli indicanti il codice CER, breve descrizione del rifiuto e, se applicabile, l’identificazione dei loro rischi;
  • i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto; tali recipienti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
  • lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall’azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, i pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche) o interessare il suolo e la falda sottostante allo stabilimento;
  • nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi sono dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore mantenuti chiusi se non durante le fasi di loro carico;
  • è assolutamente vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
  • i rifiuti incompatibili sono stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, e/o tossici-nocivi ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore.

Per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi, inclusi gli olii esausti (olio motore, olio cambio, olio differenziale) devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

  • i contenitori devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della sua capacità;
  • i contenitori devono essere posti su un pavimento impermeabilizzato oppure, nel caso di stesso bacino di contenimento, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei contenitori, in ogni caso non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità, aumentato del 10%;
  • i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Selezione dei trasportatori e degli smaltitori

Il Datore di Lavoro/ Dirigente delegato verifica che i soggetti individuati per il trasporto, smaltimento, recupero di rifiuti siano autorizzati per lo svolgimento delle attività che effettuano.

Smaltimento: Operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta; in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte IV del D. Lgs.152/06 sono identificate con codici da D1 a D14.

A tale riguardo, i requisiti minimi verificati, da verificare con cadenza almeno annuale, prima di procedere con il conferimento del rifiuto sono:

  • trasportatore e mezzi di trasporto utilizzati: categoria di iscrizione, codici CER autorizzati, stato autorizzazione;
  • impianto di recupero/smaltimento: durata dell’autorizzazione (ordinaria, semplificata, integrata ambientale), codici CER e attività di recupero e/o smaltimento autorizzate.

Nella tabella successiva si riportano, per maggiore chiarezza e fruibilità, i periodi di validità delle autorizzazioni dei soggetti terzi individuati nella filiera di gestione dei rifiuti.

Tabella: Periodi di validità delle autorizzazioni dei soggetti terzi individuati nella filiera di gestione dei rifiuti.

SOGGETTO

AUTORITA’ COMPETENTE AL RILASCIO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO

DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE

Trasportatore Albo Gestori Ambientali – Camera di Commercio territorialmente competente 5 anni
Impianti di recupero/smaltimento in procedura semplificata Provincia territorialmente competente 5 anni
Impianti di recupero/smaltimento in possesso di AUA SUAP 15 anni
Impianti di recupero/smaltimento in possesso di AIA Provincia territorialmente competente 10 anni
Impianti di recupero/smaltimento in possesso di AIA e certificati ISO 14001 Provincia territorialmente competente 12 anni
Impianti di recupero/smaltimento in possesso di AIA registrati EMAS Provincia territorialmente competente 16 anni
Intermediari/iscritti alle categorie di bonifica di siti e beni contenenti amianto Albo Gestori Ambientali – Camera di Commercio di competenza 5 anni

Qualora si riscontri un’incongruenza tra le autorizzazioni in essere dei soggetti individuati per la gestione dei rifiuti e la tipologia di rifiuto da conferire (ad esempio targa del mezzo diversa da quelle autorizzate al momento del controllo, oppure, mancanza di un codice CER nell’elenco), l’attività di trasporto dovrà essere sospesa fino all’acquisizione della documentazione attestante le eventuali integrazioni al decreto in essere che possono ricomprendere, ad esempio, l’inserimento di nuove targhe dei mezzi o di nuove categorie e/o tipologie di rifiuti trasportate.

Organizzazione dei conferimenti

La Funzione preposta:

  • controlla che il mezzo (targa) sia autorizzato per il trasporto dello specifico rifiuto (CER) sulla base di quanto indicato nell’autorizzione; in caso contrario si mette in contatto con la ditta del trasportatore per dirimere la problematica e, se necessario, sospendere il conferimento del rifiuto;
  • verifica la completezza e correttezza dei dati inseriti all’interno del FIR, barrando sempre la casella che indica che il peso viene verificato a destino ma inserendo comunque un peso presunto e/o il volume in litri (per i liquidi);
  • firma il FIR, trattiene per sé la prima copia e rilascia le restanti tre al trasportatore.

L’annotazione di scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario.

Formulario di identificazione (FIR): Modulo di accompagnamento dei rifiuti dal luogo di produzione alla destinazione finale, in cui si riportano le caratteristiche quali-quantitative del rifiuto, la sua origine, i dati relativi al produttore, al trasportatore e al destinatario.

Per talune categorie di rifiuti (esempio spurgo delle fosse settiche) è possibile l’annotazione dello scarico e carico temporalmente contestuale, ma sempre tramite due annotazioni separate ossia con due numeri di operazioni distinte nel registro di C/S.

Compilazione del modello unico di dichiarazione (MUD)

Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo disposizioni normative diverse, il Dirigente Delegato si occupa della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale “MUD” e della sua trasmissione informatica alla Camera di Commercio territorialmente competente dopo la firma del Legale Rappresentante o di un suo delegato.

La compilazione avviene sulla base dei dati riportati nei registri di c/s nell’anno di riferimento, per quanto attiene la sezione rifiuti.

Normativa ADR

La normativa ADR si applica al trasporto su strada delle merci pericolose, compresi i rifiuti pericolosi.

Il Datore di lavoro/ Dirigente Delegato valuta l’applicabilità della normativa ADR sia sul materiale in ingresso allo stabilimento sia sulle merci in uscita con il supporto di società di consulenze esterne specializzate.

Il Datore di lavoro/ Dirigente Delegato, verifica anche l’applicabilità delle condizioni di esenzione della nomina del Consulente ADR (consulente esterno specializzato nel settore per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose).

L’impresa che intende avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR deve comunicare la propria intenzione all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente della zona. Tale comunicazione deve essere effettuata, ogni anno solare, prima di iniziare le operazioni.

La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredata, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L’esenzione della nomina del Consulente ADR si ha in caso di impresa che effettua un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese o un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate/anno relativamente alle merci pericolose.

L’esenzione della nomina del Consulente ADR non coincide con l’esclusione dall’applicazione delle prescrizioni ADR (anche se in esenzione parziale/totale) dei trasporti che ricadono nel campo di applicazione della norma.

In caso l’azienda risulti identificata come speditore/ destinatario di materie rientranti nell’ADR deve verificare che il fornitore/trasportatore di rifiuti rispecchi i requisiti legislativi previsti ovvero che:

  • l’autista sia:
    • munito di patente di guida, CQC e certificato di formazione professionale (patentino ADR) valido per le classi/numeri ONU oggetto del trasporto;
    • in possesso delle istruzioni scritte previste per ADR.

  • il mezzo utilizzato sia autorizzato al trasporto in ADR;
  • sul mezzo sia presente il Kit-ADR per ciascun membro dell’equipaggio, i mezzi di estinzione antincendio, liquido lavaocchi, un ceppo di dimensioni adeguate e due segnali d’avvertimento autoportati;
  • presenza di documento di trasporto DDT o FIR debitamente compilati;
  • le merci siano imballate ed etichettate in conformità alle norme sul trasporto in regime di ADR;
  • il mezzo sia dotato di pannelli indicanti il n° di identificazione del pericolo ed il n° ONU della merce trasportata nonchè siano presenti etichette riportanti i pericoli della merce trasportata e materia pericolosa per l’ambiente come prescritto dall’ADR.

Inoltre in quanto speditore, l’azienda deve:

  • assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
  • fornire al trasportatore le informazioni e la documentazione necessaria al trasporto;
  • utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa e cisterne approvati e adatti al trasporto ADR, recanti i pittogrammi prescritti.

In caso sia necessario nominare il Consulente ADR, il Dirigente Delegato individua e verifica che lo stesso sia in possesso dello specifico Certificato CE di Formazione Professionale.

La nomina del consulente effettuata dal Datore di Lavoro, deve essere comunicata, entro 15 giorni alla motorizzazione all’ufficio provinciale MCTC.

Il Consulente ADR ha l’obbligo di:

  • redigere e consegnare al legale rappresentante dell’azienda entro 60 giorni dalla nomina, una relazione iniziale relativa alle attività dell’impresa nell’ambito dei trasporti delle merci pericolose e indicare eventuali modifiche procedurali o strutturali da attuare (comma 5 del D. Lgs. 35/2010);
  • redigere e consegnare al legale rappresentante dell’azienda la relazione annuale, sulle attività svolte durante l’anno inerenti alle operazioni di trasporto delle merci pericolose, entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’anno a cui la relazione si riferisce;
  • redigere la relazione d’incidente, qualora si verifichi un incidente, durante le operazioni di trasporto, carico, riempimento o scarico di merci pericolose. La relazione d’incidente va trasmessa entro 45 giorni dal verificarsi dell’incidente al legale rappresentante dell’azienda e agli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • verificare l’osservanza da parte dell’azienda delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
  • verificare e implementare procedure e istruzioni operative inerenti l’identificazione delle merci pericolose, il trasporto, le operazioni di carico, scarico, riempimento e la verifica dell’idoneità dei mezzi e imballi;
  • effettuare la formazione del personale dell’impresa.

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