Mini-riforma del Testo Unico: in vigore dal 21 dicembre i nuovi obblighi sui preposti

Il 21 dicembre è entrato in vigore il Dl 146/2021, convertito in legge (GU del 20 dicembre 2021).
L’ampiezza dell’intervento normativo può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, in particolare in riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze sulla prevenzione, operando contemporaneamente su cinque pilastri:

  • una implementazione delle attività formative e di addestramento;
  •  l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
  • l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
  • la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza
  • il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

L’𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 è quello 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮 e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

In particolare il decreto modifica i seguenti articolo del Testo Unico:

  • Art. 18 e 19 : ruolo del preposto;
  • All’art.26: indicazione del preposto nei contratti d’appalto;
  • Art. 37: entro il 30 giugno 2022 prevede la revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione;
  • Art. 55: modifiche all’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
  • Artt.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
  • Artt. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Art. 51: riordino degli organismi Paritetici.

Inoltre modifica l’Allegato I del Testo Unico sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, IL RUOLO DEL PREPOSTO

All’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”, è stato aggiunto l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

Agli obblighi del preposto (art. 19) sono stati aggiunti i seguenti punti:

  • “in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  • “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

All’articolo 26, relativo agli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, viene previsto che  i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Relativamente alla Formazione sono state introdotte modifiche significative all’art. 37, 

  • Viene specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • Viene introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro. Le modalità, la durata ed i contenuti minimi verranno specificati con un accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare entro il 30 Giugno 2022.
  • Viene indicato che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenzadevono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Un Accordo Stato-regioni dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022 per normare i seguenti aspetti:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

La nuova formulazione della norma dispone che il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’allegato I al D.L. 146/2021, di seguito riportate (Allegato 1):

  1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  2. mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  3. mancata formazione ed addestramento;
  4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  6. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  7. mancanza di protezioni verso il vuoto;
  8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  11. mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  13. mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Una seconda condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10%  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI

Infine la legge modifica l’art. 13 del Testo Unico che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza
  • ridisegna il coordinamento dell’attività di vigilanza e introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
  • introduce l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
  • impone agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.

Scarica l’Estratto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo coordinato con le modifiche apportate dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 e successiva Legge di conversione) versione non ufficiale diffusa da AiFOS

Vai al TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146  -> vedi l’art.13  Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FAI CLIC QUI per scaricare il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato nell’edizione gennaio 2022


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