Covid-19: nuovo protocollo per le imprese

ll 6 aprile è stato raggiunto l’accordo tra istituzioni, parti sociali e INAIL per un aggiornamento del protocollo per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Scarica il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Il documento di 16 pagine ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il documento ricorda che la mancata attuazione del Protocollo nei luoghi di lavoro, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In dettaglio le misure del Protocollo aggiornato:

  1. INFORMAZIONE: nessuna novità.
    Chi entra in azienda deve essere informato. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA:
    La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
    Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sempre essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
  3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
    La novità riguarda, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’obbligo dell’appaltatore di informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: nessuna novità.
    L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
    Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: nessuna novità.
    L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
    L’uso dei DPI delle vie respiratorie è ritenuto fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua tuttavia a raccomandare un loro utilizzo razionale.
    Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”.
    In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
  7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK): nessuna novità.
    L’accesso agli spazi comuni rimane contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI):
    In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, l’aggiornamento prevede che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
    Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.
    Per un approfondimento sullo smart working leggi dal nostro blog.
  9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: nessuna novità.
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: nessuna novità.
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nessuna novità.
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS:
    Il documento richiede un graduale ripristino delle visite mediche previste, nel rispetto delle misure e raccomandazioni di Ministero e OMS e in base all’andamento epidemiologico del territorio, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività) e con la Circolare interministeriale del 4 settembre 2020 sui lavoratori fragili.
    Il medico competente può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella Circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

Sulla base dei chiarimenti introdotti dal protocollo del 6 aprile sarà comunque necessario un aggiornamento dei protocolli aziendali?

La decisione spetta al Comitato aziendale Covid-19 (Datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente) tenuto conto di quanto già previsto dal Protocollo in essere e dal contesto aziendale.

Per verificare se il tuo protocollo è da aggiornare controlla che preveda:

  1. tampone molecolare o antigenico negativo per chi rientra dopo malattia da SARS-COV-2
  2. informazione da parte dell’Appaltatore al Committente, per il tramite del medico competente, in caso di lavoratori positivi al SARS-COV-2 coinvolti nell’appalto
  3. l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (FFP2 o FFP3) in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto . Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento (es. un lavoratore da solo in un ufficio o in un magazzino).
  4. una valutazione del rischio associato alle diverse tipologie di trasferta, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Infine verifica l’aggiornamento della Informativa lavoratori.

Sarà necessario un aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi con il rischio da SARS-CoV-2?

NO, infatti nel documento si precisa che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Per ulteriori info contattaci.


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