La delega di funzioni in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro consente di trasferire gli obblighi imposti al datore di lavoro (delegante) dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a un soggetto diverso, dotato di specifiche competenze (delegato). Il principio di generale delegabilità delle funzioni datoriali trova, tuttavia, un limite nell’elenco degli obblighi tassativamente previsti come non delegabili, ossia:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 D.lgs. 81/2008;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Si vuole così evitare che il datore di lavoro si disinteressi completamente della prevenzione, delegando anche i compiti strettamente connessi alla propria figura e che attengono alla programmazione dell’attività da svolgere.

L’importanza dell’istituto è segnata anche dal fatto che il destinatario della delega di funzioni assume non solo poteri e doveri originariamente riconosciuti in capo al datore di lavoro, ma subentra anche nella posizione di garanzia facente capo a quest’ultimo, con il conseguente trasferimento della responsabilità penale.

Se in origine questo strumento trovava spazio solo a livello giurisprudenziale, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) vi ha attribuito un esplicito riconoscimento normativo con l’articolo 16, descrivendone anche i requisiti e limiti di operatività.

Affinché la delega di funzioni sia efficace è necessario che:

  • risulti da atto scritto recante data certa;
  • il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifi- ca natura delle funzioni delegate;
  • attribuisca al delegato l’autonomia di spesa ne- cessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve, inoltre, essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Benché comporti un effettivo trasferimento degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza dal delegante al delegato, la delega di funzioni non può considerarsi alla stregua di uno “scarico di responsabilità”, dal momento che il delegante con tale strumento non può escludere in toto le proprie responsabilità: infatti, anche a seguito del passaggio della posizione di garanzia, residua in capo a questi un obbligo di vigilanza sull’operato del delegato.

Soprattutto in relazione a quest’ultimo punto, particolarmente importanti sono i rapporti tra Modello Organizzativo di Gestione (MOG) e delega di funzioni.

L’adozione e l’efficace attuazione del MOG hanno, infatti, non solo efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’azienda, ma comportano altresì l’esenzione da responsabilità penale per il datore di lavoro.

A tal proposito, l’articolo 16 D.lgs. 81/2008 introduce un’evidente presunzione legale in base alla quale l’obbligo di vigilanza sul delegato si intende adempiuto per il solo fatto che sia stato previsto ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di controllo rispondente a determinati requisiti.

La delega di funzioni ambientali

Anche in campo ambientale la delega di funzioni assume primaria importanza, nonostante non sia disciplinata dalla normativa di riferimento. Essa coinvolge situazioni di imputabilità personale che potrebbero avere rilievi penali non indifferenti nei confronti del legale rappresentante dell’azienda. La giurisprudenza in materia ha analizzato le condizioni, oggettive e soggettive, che tale istituto deve presentare ai fini di una sua piena efficacia. Fondamentale è il ruolo rivestito dalla delega all’interno delle aziende, ove si configura come uno strumento operativo della Governance aziendale, utile al fine di garantire il controllo e la gestione delle tematiche ambientali. Essa consente, peraltro, di controllare e mappare con maggior precisione le attività aziendali definite come “sensibili” in relazione alla possibile configurabilità di reati ambientali da parte dell’ente elencati dal D.lgs. 231/2001. Non bisogna confondere questo importante strumento con altri istituti, come spesso purtroppo accade. Per fare un esempio, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 8476 del 27 febbraio 2023) ha chiarito le differenze strutturali tra la delega di funzioni e la delega gestoria, che in più occasioni nell’elaborazione giurisprudenziale sono state sovrapposte. Del resto, utilizzare impropriamente il termine “delega di funzioni” può comportare errate determinazioni della responsabilità penale dei soggetti coinvolti; è bene allora esaminare, caso per caso, le caratteristiche della delega conferita, valutare se sussistano le condizioni di operatività e l’effettività dell’esercizio da parte del delegato dei poteri e delle attribuzioni conferite, chiarire il contenuto della delega, verificare quali obblighi siano trasferiti e se e quali doveri di controllo permangano in capo al soggetto delegante. È pertanto ormai imprescindibile conoscere l’istituto della delega di funzioni, che diviene sempre più utile per non incorrere in responsabilità, soprattutto se associato a un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

(Avv. Fabrizio Salmi per AIAS)


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