Inail: nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso

L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello di domanda di oscillazione del tasso da utilizzare per la richiesta di sconto per l’anno 2025.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2025.

Il modello si compone di 72 interventi, ricompresi in 6 sezioni:

  • A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • B – Prevenzione del rischio stradale;
  • C – Prevenzione delle malattie professionali;
  • D – Formazione, addestramento, informazione;
  • E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • F – Gestione delle emergenze e dei dpi.

La prima novità rilevante riguarda la suddivisione dei 72 interventi previsti (di cui 18 nuovi) in due tipologie: A e Bsenza attribuzione di punteggio.
Per poter accedere al beneficio le aziende dovranno attuare alternativamente o un intervento nella sezione A, oppure, due interventi nella sezione B.

In considerazione dell’onerosità di alcune azioni, sono stati previsti diversi “interventi pluriennali” ovvero che consentono di ottenere la riduzione del tasso per più anni consecutivi, fermo restando la presentazione per ogni annualità dell’apposita domanda. In totale questi interventi sono dieci e all’interno del modello sono contrassegnati con la lettera “P”.

nuovi interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro sono 18 e riguardano in particolare:

  • La sicurezza di macchine e trattori (A 3.7 – A3.8 – A3.9);
  • La prevenzione del rischio elettrico (A 4.2);
  • Gli ambienti di lavoro (A 6.1 – A6.2);
  • La prevenzione del rischio chimico (C 2.3 – C 2.4 – C 2.5 – C2.6);
  • La prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (C 4.4 – C 4.5 – C 4.6 – C 4.7)
  • La promozione della salute (C 5.3);
  • Formazione, informazione, addestramento (D 4);
  • La gestione delle emergenze e i DPI (F 7 – F 8).

In linea con l’obiettivo della promozione della salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti (WHP), il modello prevede azioni di prevenzione sanitaria finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce, in particolare riguardo a: malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C 4.1 – C 5.1 – C 5.2 – C 5.4).

Un’importante modifica ha riguardato poi la completa revisione dell’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E 10): vengono fornite istruzioni e criteri maggiormente dettagliati oltre che un modulo apposito da utilizzare per la loro rilevazione, analisi e trattamento.

Si segnala inoltre che, al fine di snellire il modello, alcuni interventi sono stati raggruppati in un’unica azione (ad esempio quello riguardante il servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico in cui nella nuova versione sono confluiti i punti B 2 e B 3).

Resta invariata la tempistica entro la quale, per poter beneficiare della riduzione, l’azienda deve inoltrare il modello, ovvero il 28 febbraio p.v. e i requisiti di regolarità contributiva e assicurativa che deve possedere il datore di lavoro. La variazione in questo caso riguarda la modalità utilizzata per la verifica di tale regolarità: il DURC online, che deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Ultimo aspetto da non trascurare è quello relativo al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; non essendo attualmente disponibile una banca dati, la verifica è effettuata direttamente da INAIL presso gli organismi ai quali è attribuita la vigilanza.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.


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