Il Regolamento UE su imballaggi e rifiuti da imballaggio

Approvato in via definitiva il testo del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio

A seguito della conclusione delle negoziazioni interistituzionali dello scorso 4 marzo e dell’approvazione il 15 marzo da parte dei ventisette Stati membri e dell’approvazione da parte del Parlamento avvenuta ad aprile, si è compiuto l’ultimo passo decisivo per l’adozione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, che sarà poi formalizzato dal Parlamento e dai ministri degli Stati membri prima di entrare in vigore. Il Regolamento è stato proposto dalla Commissione il 30 novembre 2022, con l’intento di ridurre i volumi di rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzare il mercato interno e promuovere la sostenibilità e l’economia circolare, in linea con il Green Deal europeo.

Rispetto alle versioni iniziali della proposta legislativa, che promuoveva nettamente la riduzione dei rifiuti da imballaggio attraverso il supporto al riutilizzo a scapito dei modelli basati su raccolta/riciclo dei rifiuti di imballaggi monouso, il provvedimento concordato lascia flessibilità agli Stati e agli operatori nella scelta delle misure per raggiungere l’obiettivo. Questo è particolarmente vero tra imballaggi riutilizzabili e quelli monouso riciclabili, laddove questi ultimi rappresentano ancora l’opzione che offre il risultato migliore sia dal punto di vista ambientale, che rispetto alla conservazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Inoltre, anche grazie agli emendamenti sostenuti da Confindustria, è stata maggiormente tutelata la neutralità tecnologica delle prescrizioni, proteggendo così gli investimenti fatti negli ultimi anni, specialmente sul lato italiano, nel riciclo chimico e in generale sulla riciclabilità degli imballaggi. Infine, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, sarà possibile scegliere tra l’adozione del deposito cauzionale e il mantenimento dei sistemi virtuosi di raccolta separata, a discrezione dello Stato membro.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione del regolamento abbraccia l’intero ciclo di vita degli imballaggi e ne stabilisce dei requisiti di sicurezza e sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la riciclabilità e il contenuto di materiale riciclato. Stabilisce inoltre requisiti di armonizzazione dell’etichettatura, per migliorare l’informazione dei consumatori e ridurre alcune barriere al funzionamento del mercato interno. Infine, introduce obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l’uso di determinati tipi di imballaggi monouso e riducendo al minimo l’utilizzo e il volume degli imballaggi. Dal lato degli Stati membri, vengono anche regolati la raccolta e il trattamento dei rifiuti da imballaggio, e stabiliti degli obiettivi di riciclo per materiale.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o provenienti dall’industria, dal commercio al dettaglio o dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dalle abitazioni.

Prescrizioni di sostenibilità e contenuto riciclato negli imballaggi

Riguardo le prescrizioni sulla definizione e riduzione delle “sostanze che destano preoccupazione”, il testo introduce una restrizione sull’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS), che sarà valida entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, e una clausola di revisione per evitare duplicazioni con il Regolamento REACH.

Entro il 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, ovvero dovranno essere progettati per il ricicloin modo che i materiali secondari ottenuti siano di qualità sufficiente a sostituire i materiali primari (il grado di riciclabilità sarà espresso in termini di tre classi A, B o C; entro il 2038, solo i gradi A e B potranno essere commercializzati). Inoltre, i diversi flussi di rifiuti dovranno essere raccolti e separati senza influire sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti. Entro il 2028 la Commissione adotterà degli atti delegati per stabilire tali criteri di progettazione e gradi di prestazione del riciclo, regole concernenti la modulazione delle contribuzioni finanziarie previste dagli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Sono previste deroghe per gli imballaggi innovativi ed esclusioni per gli imballaggi relativi a medicinali e alcuni dispositivi medici, nonchè per gli imballaggi di vendita realizzati in legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera (a quest’ultimi si applicherà però il sistema EPR).

L’accordo mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica, dal quale sono però esentati gli imballaggi per medicinali e alcuni dispositivi medici, gli imballaggi di plastica compostabile, gli imballaggi in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato rappresenti una minaccia per la salute umana e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale.

Tipologia di imballaggio1° gennaio 20301° gennaio 2040
Imballaggi sensibili al contatto realizzati in PET (eccetto le bottiglie di plastica monouso per bevande)30%50%
Imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET (eccetto le bottiglie di plastica monouso per bevande)10%25%
Bottiglie di plastica monouso per bevande30%65%
Altri imballaggi35%65%

 

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà adottare atti delegati per la definizione della metodologia di calcolo e verifica della percentuale di contenuto riciclato, nonchè di certifica dello stesso qualora il materiale sia ricilato o raccolto al di fuori dell’UE.

La normativa regola inoltre il rapporto massimo di spazio vuoto negli imballaggi multipli per il trasporto e l’e-commerce, fissata al 50% entro il 2030. In generale, l’operatore economico dovrà garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento).

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040, che variano a seconda della tipologia di imballaggio: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari) e imballaggi multipli. Gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali prescrizioni.

Tuttavia, rispetto al conseguimento di tali obiettivi, l’accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile qualora:

  • lo Stato membro che concede l’esenzione superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
  • lo Stato membro che concede l’esenzione sia sulla buona strada per conseguire i propri obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
  • gli operatori abbiamo adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento.

Le microimprese sono esentate dal conseguimento di tali obiettivi, ed è introdotta la possibilità per gli operatori economici di formare raggruppamenti di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.

Infine, entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, per gli operatori del settore HORECA che offrono la possibilità di take-away è stabilito l’obbligo di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Entro 36 mesi, gli stessi dovranno offrire ai consumatori l’opzione di imballaggi all’interno di un sistema per il riutilizzo, ed entro il 2030, il 10% dei prodotti dovrà essere offerto in imballaggi adatti al riutilizzo.

Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio

A partire dal 1° gennaio 2030 il regolamento introduce il divieto per diversi tipi di imballaggi in plastica monouso (Allegato V), come quelli per frutta e verdura fresca non trasformata (per gli imballaggi di peso inferiore a 1,5 kg gli Stati membri possono stabilire delle esenzioni se ne è dimostrata la necessità), gli imballaggi in plastica per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti (ad esempio condimenti, salse, panna, zucchero, ad eccezione delle bustine di carta). Saranno anche vietati gli imballaggi in miniatura per i prodotti da toilette e la pellicola termoretraibile per le valigie negli aeroporti.

Gli Stati membri dovranno adottare misure per ottenere una riduzione sostenuta del consumo di sacchetti leggeri in plastica, ovvero una riduzione del consumo annuale ammontante a massimo 40 sacchetti leggeri in plastica per persona, o l’equivalente target in peso, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo.

Responsabilità estesa del produttore

I produttori dovranno assumere la responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio o il prodotto confezionato che metteranno a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro. Il produttore o il suo rappresentante autorizzato dovrà comunicare all’autorità nazionale competente, entro il 1° giugno per ciascun anno solare precedente completo, le informazioni indicate nell’Allegato IX parte B o C (quest’ultima solo se <10t/anno).

Da parte loro, gli Stati membri dovranno, entro 18 mesi dall’entrata in vigore degli atti attuativi (12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento), istituire un registro che servirà a monitorare il rispetto degli obblighi dei produttori di imballaggi per agevolare la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati.

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

In base alla nuova normativa, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica e dei contenitori di metallo monouso per bevande. Pertanto, saranno tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, a patto che questi raggiungano l’obiettivo del 90% entro il 2029.

Tuttavia, qualora gli Stati membri raggiungessero un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e che presentassero un piano di attuazione con una strategia per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%, essi sarebbero esentati dall’introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Etichettatura degli imballaggi

Il regolamento introduce modifiche rispetto all’etichettatura degli imballaggi, in particolare riguardo l’aggiunta di ulteriori informazioni sulla composizione materiale nell’ottica dell’armonizzazione. Anche in questo caso, gli obblighi specifici verranno stabiliti tramite atto delegato dalla Commissione europea.

Mirror clause

L’accordo tra gli Stati membri è stato raggiunto all’unanimità, tuttavia il governo tedesco ha presentato una dichiarazione nazionale critica rispetto alla mirror clause voluta dalla Francia, che prevede che i beni importati siano prodotti secondo gli stessi standard imposti nel Mercato Unico. La dichiarazione tedesca precisa che tale clausola non debba costituire un precedente per futuri atti legislativi o accordi commerciali.

In seguito alle modifiche effettuate a ridosso del voto in Coreper, anche la Commissione ha espresso ampio sostegno al testo di compromesso, pur rilevando che sarebbe stata disponibile a lavorare ulteriormente per migliorare il testo relativo alla clausola.

Prossimi passi

Il regolamento verrà formalmente adottato dal Consiglio verso la fine del 2024, con l’obiettivo di entrare in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.


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