Aggiornamento verifica Green pass sui luoghi di lavoro

Il 12 ottobre è stato emesso il DPCM Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″» che modifica il DPCM del 17 giugno 2021 fornendo alcune indicazioni sulle modalità di verifica e sciogliendo alcuni dubbi anche attraverso delle FAQ.

Scarica il DPCM del 12 ottobre, gli allegati e vai alle FAQ del Governo —-> CLICCA QUI

 

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Sono esentati solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid: vedi da questo Blog

Chi verifica il possesso di Green Pass da parte dei lavoratori? I Datori di Lavoro.

In caso di lavoratori in appalto la verifica è sia a carico del Datore di lavoro appaltatore che di quello appaltante.

Entro il 15 ottobre 2021 quindi i Datori di lavoro privati dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli potranno essere svolti a campione ma prioritariamente in occasione dell’accesso ai luoghi di lavoro.

La responsabilità del controllo può essere delegata formalmente dal Datore di lavoro ad altri soggetti che utilizzeranno per le verifiche l’App del Ministero della salute VerificaC19.

Se un lavoratore non è in possesso di Green Pass è considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La qualificazione dell’assenza ingiustificata determina una semplificazione delle procedure per le aziende:

sospensione: è un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore interessato;

assenza ingiustificata: è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza obblighi di comunicare alcunché al dipendente. La privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata.

Il lavoratore non percepisce la retribuzione, “né altro compenso o emolumentosin dal 1° giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione. E’ da ritenere che per il datore vengano meno anche gli obblighi contributivi.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di
lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per
la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non
oltre il 31 dicembre 2021.

Le sanzioni

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con la sanzione amministrativa
di euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Medesima sanzione amministrativa è prevista per il datore di lavoro in caso di mancata verifica del green pass,
di mancata predisposizione delle misure organizzative o di accesso in violazione del divieto. Le sanzioni sono
irrogate dal Prefetto, cui sono trasmessi gli atti relativi alla violazione da parte dei soggetti incaricati
dell’accertamento.

Cosa fare?

I Datori di lavori dovranno quindi pensare ad una revisione o ad un addendum al Protocollo Covid-19 in cui dettagliare:

  • chi è delegato alle verifiche
  • quando effettuare le verifiche (ogni giorno all’ingresso)
  • chi verificare (tutti i lavoratori e i lavoratori di imprese esterne o autonomi)
  • come effettuare le verifiche (con l’App VerificaC19 installata su un dispositivo aziendale: telefono, tablet, totem)
  • come verificare eventuali esenzioni (coinvolgendo il Medico competente)
  • modalità legate alla condizione di assenza ingiustificata

Leggi il comunicato stampa del Governo.

Leggi da questo blog Green Pass e il Decreto legge del 6 agosto

>>>>>>>>Leggi l’aggiornamento del 15 ottobre 2021 della Nota di Confindustria<<<<<<<<<<


Tamponi rapidi SSR ed extra SSR

E’ possibile consultare le farmacie che effettuano il servizio dei tamponi rapidi in regime SSR (Servizio Sanitario Regionale) per le categorie individuate da Regione Lombardia, previa prenotazione su https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ e le farmacie che lo effettuano in regime privato, sia tramite Farmacia Aperta web che tramite l’app Farmacia Aperta mobile ios/Android.

Il tampone che legittima il rilascio del green pass è (Dl 52/2021, art. 9, co. 1, lett. d) il “test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”.

La legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha introdotto l’ulteriore modalità di esecuzione del tampone molecolare “su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”.

Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del tampone ex art. 9, co. 2, lett. c) del Dl 52/2021, ha una validità di 72 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Si ricorda, da ultimo, che la legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha, tra l’altro, esteso la durata del green pass “vaccinale” a 12 mesi.


Contatti