Gestione rifiuti: le novità del DL.vo 116/2020

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il DL.vo 116/2020 che modifica profondamente la parte quarta del Decreto legislativo 152/2006 che disciplina la gestione dei rifiuti e, in particolare, il sistema degli adempimenti documentali previsti per garantirne la tracciabilità.

Le principali modifiche riguardano:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e dall’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI, che dovrà entrare in vigore) per le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, dal trattamento delle acque e dall’abbattimento dei fumi e NON hanno più di dieci dipendenti.

RIFIUTI DA MANUTENZIONI

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto. 
Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

PORTALE RENTRI (il nuovo SISTRI)

Confermato per tutti i produttori di rifiuti pericolosi l’obbligo di iscriversi al RENTRI (portale che sostituirà il SISTRI). Il RENTRI è stato istituito formalmente dal Decreto Legge 135/2018. Le imprese dovranno versare un contributo annuale per il RENTRI, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 135/2018 e il testo precisa che il pagamento deve iniziare proprio nel 2020. Ma ad oggi manca il relativo Decreto attuativo.

FORMULARIO DI TRASPORTO (FIR)

E’ ammessa la trasmissione della quarta copia del formulario via PEC ma l’originale cartaceo deve essere conservato dal trasportatore o recapitato al produttore del rifiuto.

L’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico e dei formulari passa da 5 a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (26/09/2020).

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

I produttori di “rifiuti urbani non domestici” sono stati esentati dall’obbligo di emissione del formulario identificativo per i rifiuti trasportati con i propri veicoli, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, ai centri di raccolta comunali.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Per i produttori che conferiscono i rifiuti allo smaltitore con operazioni riguardanti D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, la necessità di ottenere da parte del destinatario, oltre alla 4° copia del formulario, anche il certificato di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

RIFIUTI URBANI

A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell’articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.


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