Il Dirigente per la sicurezza

Definire l’organigramma della sicurezza è la base per una corretta programmazione della formazione, ma soprattutto per la consapevolezza di ruoli, responsabilità e possibili sanzioni.

Il ruolo del Dirigente è fortemente dibattuto: spesso ci limitiamo a riconoscere come Dirigente soltanto colui che è assunto con relativo inquadramento contrattuale. Sbagliato.

E’ Dirigente, ad esempio, un lavoratore specializzato che organizza e vigila l’attività lavorativa, il socio lavoratore che gestisce l’attività per conto di un amministratore (Datore di Lavoro), il direttore operazioni di volo di una compagnia aerea assunto come pilota.

Definizione di Dirigente:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività̀ lavorativa e vigilando su di essa” [art. 2 c. 1 lett. d del D.Lgs. 81/08].

Nella definizione non si fa quindi riferimento alcuno a inquadramento contrattuale o a delega di funzioni o a poteri di spesa.

Dunque, il Dirigente è il “garante organizzativo della sicurezza” che dirige, organizza, esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa: decide le procedure di lavoro e organizza i fattori della produzione, nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall’azienda e dal datore di lavoro.

Come identificare il Dirigente:

I criteri utilizzabili per l’identificazione della figura del Dirigente sono i seguenti:

  • possiede autonomia decisionale, da non confondere con “indipendenza” (propria soltanto del Datore di Lavoro);
  • possiede discrezionalità;
  • esercita le proprie funzioni svincolato da istruzioni;
  • può influenzare l’azienda/un ufficio/un reparto.

Nell’identificazione del Dirigente non incidono:

  • il suo inquadramento o contratto;
  • il potere di spesa;
  • la delega formale.

Principio di effettività:

Il Dirigente, per essere identificato come tale, non necessita di una delega particolare né di un potere di spesa.

Vige infatti il principio di effettività secondo cui “l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presenti le diverse astratte qualifiche spettanti coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto, etc.), bensì facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese” [Cassazione penale, sez. III, 14 novembre 1984, Felicioli e altro, Riv. it. dir. lav. 1986, II,349 (nota)].

In tal senso il riferimento al principio dell’effettività ha portato la Cassazione (Cass. sez. IV 5/4/1994 n. 3484, Pozzati ed altro) a considerare Dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma aziendale tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro.

In particolare, si è ritenuto che “chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di Dirigente, sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga svolto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendo essere lasciato agli operai la scelta dello strumento da utilizzare”.

È Dirigente, dal punto di vista penale del lavoro, chi, di fatto, svolge compiti di natura prevenzionistica assimilabili a quelli spettanti ad un soggetto con contratto di Dirigente. Viceversa, colui che è in possesso di contratto da Dirigente ma non dirige lavoratori in senso espressamente organizzativo, ai fini del diritto penale, non è considerabile Dirigente.

Si ricorda che l’art. 55 D.Lgs. 81/08 prevede che le sanzioni per le violazioni delle norme antinfortunistiche si applicano non solo al datore di lavoro, ma anche ai Dirigenti.

Principio di supremazia:

Il principio della supremazia è un criterio comunemente utilizzato per individuare il Dirigente in “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 2 comma 1 lett. d) e 18, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”.

Dunque, un caporeparto può essere ritenuto un Dirigente, ad esempio, ai fini della prevenzione, solo nel caso in cui la sua supremazia sul lavoratore non si estrinsechi unicamente in un’opera di sorveglianza con un limitato potere esecutivo, ma anche quando ad essa si aggiunga un potere organizzativo, dispositivo, di decisione di procedure di lavoro e di organizzazione dell’attività, dal punto di vista prevenzionistico, tale da porlo in una posizione quale quella definita dalle norme prevenzionistiche.

Gli obblighi del Dirigente secondo il Testo Unico:

Tra i compiti propri della funzione dirigenziale, di cui all’art.18 del D.Lgs. 81/08, riportiamo i più significativi:

  • affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, e della protezione.

Riassumendo, i Dirigenti devono, per quanto di competenza e nell’ambito dell’organizzazione e del mansionario aziendale, vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché l’attività lavorativa possa svolgersi in modo sicuro e igienico, garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull’effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutto il personale presente sul luogo di lavoro.

I Dirigenti hanno inoltre il compito di adottare le misure di prevenzione e protezione che il Documento di Valutazione dei Rischi ha identificato come necessarie per ridurre/eliminare i rischi presenti nell’attività lavorativa delle diverse mansioni, e tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e igiene del lavoro.

A cura di Deborah Fraschini


Contatti