RELAZIONE SULLE SOSTANZE “CLASSIFICATE” EMESSE IN ATMOSFERA

Emissioni in atmosfera: presentazione della relazione sulle sostanze pericolose (CMR e SVHC) e fattibilità di sostituzione entro il 28 agosto

Il Decreto Legislativo n°102/2020 ha introdotto l’obbligo per i Gestori di impianti e installazioni di trasmettere periodicamente una Relazione alle Autorità competenti in caso di utilizzo di determinate sostanze nei cicli produttivi (CMR e SVHC), da cui originano le emissioni in atmosfera.

La normativa prevede la riduzione delle emissioni di sostanze classificate come:

La Relazione deve analizzare la disponibilità di alternative a tali sostanze, deve considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste sostanze.

La prima Relazione deve essere inviata all’Autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2021; e ripetuta ogni 5 anni.

Quindi entro il 28/08/2021 tutti gli impianti con autorizzazione AIA o AUA sono obbligati, ai sensi del D.Lgs. 102/2020, a fare una verifica delle sostanze “classificate” emesse in atmosfera e, se presenti, produrre una relazione con le valutazioni sulla possibilità di sostituire tali sostanze o le motivazioni tecniche ed economiche che impediscono attualmente la sostituzione. 

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro (articolo 279, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006).

Regione Lombardia ed Emilia Romagna hanno fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

VEDI LA NOTA DELLA EMILIA ROMAGNA che esclude di considerare ai fini della presentazione della relazione i sottoprodotti dei processi produttivi che possono presentare caratteristiche di pericolo analoghe. 

La Regione Lombardia, con delibera del 7 giugno 2021 ha approvato una Linea guida al fine di agevolare ed uniformare l’attività di predisposizione della relazione da parte dei gestori e di valutazione da parte delle Autorità competenti. La linea guida fornisce indicazioni al fine di:

  • chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
  • chiarire il campo di applicazione;
  • fornire alcuni criteri utili a valutare la ‘fattibilità tecnico-economica’ degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni delle stesse sostanze;
  • delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni.

RIASSUMENDO, il legale rappresentante o gestore di un impianto AUA o AIA deve:

1. Verificare la presenza delle seguenti sostanze nel ciclo produttivo

2. Produrre, in caso di sostanze presenti, una Relazione sulla possibilità/non possibilità di ridurre le emissioni.

3. Trasmettere la Relazione agli enti competenti entro il 28 agosto 2021

4. Riverificare ogni 5 anni.

Per valutare le tue emissioni affidati a Soluzioni info@soluzionisrl.com


Contatti