Decreto “correttivo” al Codice dell’Ambiente su Rifiuti e Imballaggi

Il 1° giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 213/2022 che aggiorna la parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il provvedimento è in vigore dal 16 giugno 2023.

Di seguito alcuni degli aspetti più significativi introdotti:

  1. L’attuazione del “RENTRI” (Registro Nazionale Elettronico per la Gestione dei Rifiuti) sarà gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente (Mase) con il supporto tecnico – operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Art. 1 comma 9);
  2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata non potranno essere smaltiti tramite incenerimento, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di trattamento per i quali l’incenerimento risulti la migliore opzione dal punto di vista ambientale (Art. 3);
  3. I rifiuti da costruzione e demolizione vengono inquadrati tra i rifiuti speciali se prodotti nell’ambito di un’attività di impresa (Art. 1, comma 5 / c.) mentre restano considerati urbani se prodotti con modalità “autonome” al di fuori da attività d’ impresa;
  4. L’art. 8 del D. Lgs 213 interviene con modifiche di dettaglio sull’”allegato D” della parte quarta del D. Lgs 152, ovvero sull’elenco dei rifiuti (EER – CER) per allinearlo alla decisione 2014/ 955/ UE e consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

L’aspetto a nostro avviso più significativo è però dovuto ad una “assenza” nel testo del D. Lgs 213, ovvero al fatto che non vi sono modifiche all’art. 184 del “Codice dell’Ambiente”. L’art. 184 classifica i rifiuti in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”.

In un primo testo del D. Lgs 213, risalente al settembre 2022, era prevista proprio riferita all’art. 184, l’esclusione dal novero dei rifiuti speciali dei rifiuti, generati nell’ambito delle attività industriali, “prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”. Questa indicazione non è stata confermata nel testo finale, che ha mantenuto inalterato l’Art. 184.

Con la conferma del testo dell’art. 184, i rifiuti prodotti in depositi o magazzini industriali, e non inclusi nell’elenco di quelli simili agli urbani (allegato L- quater, introdotto dal D. Lgs 116/ 2020) sono confermati come rifiuti speciali. Ne consegue che queste superfici restano escluse dalle aree assoggettate alla TARI comunale. Su questo aspetto era già intervenuto il Ministero dell’ambiente (allora MiTE – Ministero della Transizione Ecologica) con la circolare n. 37259 del 12 Aprile 2021, indicando chiaramente che:

le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti (leggasi TARI), compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile”; viceversa “continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti (…) relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”. Questo indirizzo si fonda su quanto dispone la legge istitutiva della TARI (L. 147/ 2013) che all’art. 1, c. 649, esclude dalle superfici assoggettabili alla TARI quelle “(…) ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (…)”. Nel medesimo comma la legge 147/ 2013 dispone che anche i magazzini “funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive” seguano l’esclusione dalla TARI, vietando l’assimilazione dei rifiuti prodotti in queste superfici.

L’indirizzo ministeriale è chiaro ed aderente alla realtà delle situazioni aziendali, in quanto nei magazzini e depositi, sia delle merci in ingresso che delle merci in uscita, la tipica formazione di scarti è riconducibile alla categoria degli “imballaggi terziari”, cioè quelli destinati alla protezione delle merci in tutti i passaggi delle fasi produttive e per il loro trasporto, per i quali, già il “Decreto Ronchi” (D. Lgs 22/1997) dal 1997 aveva vietato il conferimento al servizio pubblico ed imposto ai produttori ed utilizzatori aziendali di farsi carico della loro gestione, facendo scaturire la nascita del CONAI e delle relative obbligazioni.

Malgrado ciò, alcuni Comuni non applicano correttamente le esclusioni dalle superfici tassabili dei magazzini, sostenendo che la Circolare ministeriale, per quanto si tratti di documento autorevole, non sia dotata di capacità normativa atta a definire l’applicazione da parte degli enti locali. Questa valutazione è però contraddetta da diverse sentenze dei tribunali amministrativi regionali ai quali sono stati indirizzati ricorsi relativi a regolamenti TARI (Tar Sardegna, sentenza 893 del 31/12/2021; Tar Lombardia, sentenza 1953 del 29/08/2022; Tar Veneto, sentenza 1504 del 06/10/2022; ma anche, parzialmente, Tar Campania, sentenza 2928 del 28 Aprile 2022). In queste sentenze i Tar richiamano direttamente l’indirizzo dato dalla circolare MiTE 12/04/2021, annullando i regolamenti comunali nelle parti che contengono disposizioni in contrasto con la normativa richiamata ed esplicitata dalla circolare stessa. Se è vero che le sentenze citate valgono solo per i singoli casi oggetto di ricorso, è però altamente significativo che i Tribunali amministrativi citati si siano riferiti ai contenuti della Circolare Ministeriale come fonte più recente di indirizzo normativo e nelle sentenze abbiano applicato alla lettera i contenuti espressi dalla stessa Circolare, oggi implicitamente ed autorevolmente confermati dal Legislatore proprio mantenendo inalterato l’Art. 184 del Codice Ambientale.

Sulla base delle considerazioni esposte, la corretta applicazione della TARI alle attività produttive è la seguente:

  • Applicazione della TARI alle superfici terziarie delle aziende, che comprendono gli uffici, le mense o i locali ristoro, dovunque localizzati, i servizi igienici e gli spogliatoi del personale, il locale medico o infermeria, gli archivi amministrativi. In queste superfici si presume la formazione di rifiuti urbani, che il D. Lgs 116/ 20 ha individuato nell’allegato L – quater avendo abrogato la possibilità da parte dei comuni di assimilare agli urbani altre tipologie di rifiuti.
  • Esclusione dalla TARI dei locali “tecnologici”, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori – montacarichi, celle frigorifere, silos e simili; come anche esclusioni di tutte le superfici esterne pertinenziali e accessorie, “non operative”.
  • Esclusione dalla TARI per le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, in quanto produttrici in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, poiché in queste superfici gli scarti prevalentemente o esclusivamente prodotti sono relativi agli imballaggi terziari, non conferibili al servizio pubblico per espresso divieto legislativo.
  • Esclusione dalla TARI per le superfici dei magazzini / depositi aziendali di materie in ingresso e di prodotti finiti in uscita, se funzionalmente ed esclusivamente collegati delle attività produttive di rifiuti speciali.
  • Per le due superfici prevalenti, lavorazioni industriali e magazzini, non è però sufficiente indicare la funzione svolta, ma è necessario dimostrare al proprio Comune che in esse si producono scarti / rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”, e quindi per ottenere l’esclusione di queste superfici, se non già accordata, è necessario presentare all’ufficio tributi una denuncia di variazione delle superfici utilizzate, ai fini TARI, corredata da una planimetria descrittiva delle funzioni aziendali e da un prospetto che indichi, per ogni superficie, la funzione svolta, i rifiuti prevalenti prodotti, indicati con il codice CER -EER relativo, e l’indicazione delle quantità medie prodotte.

Annualmente poi va inviata al Comune la documentazione che comprovi i rifiuti realmente prodotti e smaltiti o recuperati, per confermare il diritto all’esenzione (MUD annuale, oppure formularI dei rifiuti conferiti) con le modalità e le tempistiche definite nei “regolamenti TARI” comunali.


Contatti