Il nuovo scenario (determinato con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022) per l’uscita progressiva dall’emergenza Covid-19, efficace dal 1° maggio 2022 fino al 15 giugno 2022, è il seguente.
Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 per:
• voli aerei
• navi e traghetti nel trasporto interregionale
• treni a lunga percorrenza: Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
• spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi non necessariamente FFP2) anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, così come nelle aziende e nei luoghi di lavoro.
Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine.
I locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico.
Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende.
Con specifico riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare 29 aprile 2022, n. 1 ed ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. In particolare, la Circolare sottolinea da un lato, l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico e, dall’altro, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
>> Nelle aziende private quindi non vige più l’obbligo di utilizzare la mascherina, salvo che questo non sia prescritto dal protocollo aziendale
> Perchè una Datore di lavoro dovrebbe o potrebbe prevedere ancora l’utilizzo della mascherina?
Il 4 maggio p.v. si terrà l’incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali relativamente al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 durante il quale probabilmente verranno discusse le nuove misure anti-contagio da applicarsi nelle aziende.
Dal 1° maggio inoltre NON sarà più obbligatorio:
1) possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro;
>> Pertanto l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli – cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche – e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio. Il venir meno dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali la certificazione verde neanche su base volontaria.
2) possedere ed esibire green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale;
3) possedere ed esibire green pass base per l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto; per convegni e congressi; per l’accesso ai mezzi di trasporto; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.
In conclusione la certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale.
Le uniche eccezioni riguardano:
- l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, per il quale è infatti richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster oppure il green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;
- gli spostamenti da e verso l’estero. Il Ministro della salute ha adottato una nuova ordinanza che ha prorogato al 31 maggio 2022 l’obbligo di green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni) ed eliminato a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form, c.d. PLF
Tabella riepilogativa presa dalla Nota di Aggiornamento di Confindustria “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022“
OGGETTO | DAL 1° MAGGIO 2022 |
Protocolli di sicurezza anti-contagio | Applicabili su base volontaria. Se ne consiglia fortemente l’applicazione |
Mascherine nei luoghi di lavoro privati | Obbligatorie nelle imprese che applicano il Protocollo di sicurezza anti-contagio |
Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro | Non richiesto e non applicabile su base volontaria |
Obbligo di green pass base per l’accesso alle mense | Non richiesto e non applicabile su base volontaria |
Green pass base per la partecipazione a corsi di formazione | Non richiesto. Non applicabile dagli organizzatori su base volontaria |
Green pass rafforzato per convegni e congressi | Non richiesto. Non applicabile dagli organizzatori su base volontaria |
Green pass base servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso | Non richiesto. Non applicabile dai titolari su base volontaria |
Accesso ai mezzi di trasporto | Non richiesto il green pass base. Obbligatoria la mascherina FFP2 fino al 15 giugno 2022 |
Spostamenti dall’estero | Obbligatorio il green pass base (pena la quarantena di 5 giorni), si veda nota n.5 per le deroghe all’obbligo di green pass base |
Nota 5) L’obbligo di green pass base non si applica a: l’equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato; in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km da luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
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