Videoterminali e dispositivi speciali di correzione visiva

La Circolare n. 11/2023 dell’INAIL chiarisce alcuni aspetti sulla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva per gli addetti al videoterminale.

INAIL ha emanato una circolare ad uso interno, che può essere utile anche per le imprese, sul tema della fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) per gli addetti al videoterminale previsti dalla normativa (art. 176, co. 6, D. Lgs. n. 81/2008) e in linea con quanto già affermato da una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (22 dicembre 2022, n. 392 – C – 392/21).

La pronuncia dei Giudici Europei, seguita dalla circolare dell’Inail, non modifica il regime esistente ma chiarisce alcuni aspetti della normativa sulla fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva.

I dispositivi speciali di correzione visiva sono definiti: “Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”.

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro” (circolare INAIL).

E’ opportuno sottolineare la precisazione dell’INAIL: “le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile“.

I dispositivi speciali sono dispositivi che devono assicurare un “concreto beneficio a lungo termine”, dunque non risolvere problemi transitori o momentanei, il che esclude la necessità di dotare di un dispositivo per questioni di breve periodo.

Tali indicazioni contenute nella circolare dell’INAIL si confermano utili per il Medico Competente ai fini della sorveglianza sanitaria per gli addetti al videoterminale.

Laddove sia riscontrato, all’esito delle visite di controllo del Medico Competente, una presenza di astenopia significativa, è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore. (In una nota di Confindustria, si tratta delle normali considerazioni che valgono per ogni luogo di lavoro e per le attrezzature d’ufficio, legate al rispetto della normativa concernente i videoterminali, l’illuminamento dei luoghi di lavoro, l’analisi dei fattori ergonomici e le pause lavorative).

La fornitura a carico del datore di lavoro di un dispositivo speciale di correzione, “che deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire”, prescritta dallo specialista (oftalmologo), avrebbe pertanto carattere residuale, considerato anche che prima di prescrivere i dispositivi speciali, l’oftalmologo deve prescrivere gli opportuni strumenti di correzione ordinaria, ossia gli occhiali da vista, ovviamente a carico del lavoratore.

La sentenza della Corte di Giustizia e la circolare dell’INAIL confermano, quindi, che non vi è un obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i normali occhiali da vista.


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