Schede di Sicurezza: dal 31 dicembre 2022 dovranno essere conformi al nuovo Allegato II del REACH

Dal 31 dicembre 2022 le Schede di Sicurezza dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS).

Dal 1° Gennaio 2021 la nuova Normativa per le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici ha applicato nuove prescrizioni in materia, modificando l’allegato II del REACH.

 

 

 

 

 

 

La scheda di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento: dal produttore o importatore del prodotto fino all’utilizzatore finale.

Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele.

Le schede consentono infatti:

  • al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
  • agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni normative per la redazione delle SDS sono presenti nell’Allegato II del Regolamento 18/12/2006, n° 1907, dove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

Schede Dati di Sicurezza (SDS) per prodotti chimici: cos’è cambiato?

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Regolamento (UE) 830/2015 con le seguenti tempistiche:

  • entrata in vigore del regolamento: 16 LUGLIO 2020;
  • applicazione delle nuove prescrizioni: DAL 1° GENNAIO 2021;
  • deroga: le SDS non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878 possono continuare a essere fornite FINO AL 31 DICEMBRE 2022 (se non soggette a revisione fino a tale termine).

Tra gli aspetti più importanti di questo nuovo Regolamento troviamo:

  • le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici devono includere le prescrizioni specifiche per le NANOFORME, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • l’introduzione, nella sezione 1.1, del codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo;
  • si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  • si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza;
  • si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (INTERFERENTI ENDOCRINI);
  • vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
GLI OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE

Verificare di essere in possesso di SDS aggiornate e se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti.

La mancata fornitura della Scheda di Sicurezza è punita con sanzioni da 10.000 a 60.000 euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore di sostanze chimiche.

Inoltre, sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

COSA CAMBIA NELLA COMPILAZIONE DELLE NUOVE SDS?

In particolare, queste nuove prescrizioni vanno a modificare la compilazione della maggior parte dei dati presenti sulla scheda di sicurezza, tra cui:

  • Formato;
  • Contenuti;
  • Identificazione e classificazione della sostanza o della miscela e della società;
  • Informazioni sul fornitore;
  • Informazioni sugli ingredienti;
  • Misure di primo soccorso, antincendio e intervento in caso di rilascio ambientale;
  • Manipolazione e immagazzinamento;
  • Controlli per la protezione individuale;
  • Proprietà fisico-chimiche;
  • Proprietà tossicologiche ed ecologiche;
  • Modalità e precauzioni nel trasporto;
  • Modalità e precauzioni per lo smaltimento.

Per quanto riguarda l’ambito “Composizione/informazioni sugli ingredienti” modificata nelle nuove SDS, viene fatta una distinzione tra le sostanze e le miscele.

  1. Sostanze: devono essere indicati, se disponibili, il limite di concentrazione specifico e il “fattore M” (fattore moltiplicatore).

Se la sostanza in questione è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che la specificano. Infine, se la sostanza non è registrata, ma la SDS interessa nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.

  1. Miscele: se le informazioni non si applicano alla miscela totale, le voci devono indicare a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati.

Per quanto riguarda l’ambito delle “proprietà chimico-fisiche”, questa sezione delle nuove SDS descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Queste informazioni devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

Le proprietà devono essere chiaramente identificate e riportate nelle unità di misura appropriate.

Per quanto riguarda le “informazioni tossicologiche“, nelle nuove SDS per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3, quando disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati da tali proprietà.

Queste informazioni vanno ricavate dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Le altre informazioni sugli effetti nocivi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.

Infine, per quanto riguarda le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati da suddette proprietà.

Le informazioni derivano dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente.

Abbiamo fatto qualche domanda ad un esperto: ECCO LE RISPOSTE …

  • Come verificare se una SDS è conforme al nuovo Allegato II del REACH?

Basta guardare le proprietà chimico-fisiche in sezione 9: una delle novità più importanti di questo regolamento è la modifica dell’ordine e del contenuto della sezione 9 ( EUR-Lex – 32020R0878 – EN – EUR-Lex (europa.eu)).

    • stato fisico;
    • colore;
    • odore;
    • punto di fusione/di congelamento;
    • punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione;
    • infiammabilità;
    • limite inferiore e superiore di esplosività;
    • punto di infiammabilità;
    • temperatura di autoaccensione;
    • temperatura di decomposizione;
    • pH.
  • Dov’è indicato sulla SDS che è conforme al nuovo Allegato II del REACH?

Il Regolamento non specifica che nella SDS debba essere riportato l’esatto riferimento normativo, per cui si possono trovare le situazioni più disparate (“conforme all’allegato II del REACH”, “conforme al Reg. 878/2020”, “conforme all’articolo 31 del Regolamento (UE) 1907/2006”…). Tipicamente i produttori di software implementano una voce che specifica l’esatto regolamento (dal 2023 il Reg. 878/2020) ed è possibile trovare la voce o in intestazione o nelle sezioni 15 o 16.

  • Anche le SDS di sostanze non pericolose devono adeguarsi alle modifiche?

Per quanto riguarda le SDS di sostanze non pericolose, è necessario cambiare approccio: ovvero dobbiamo pensare a quando serve una SDS e quando una Scheda Informativa. Se, secondo l’articolo 31 del REACH, per il nostro prodotto serve una SDS, allora questa deve essere conforme all’allegato II del REACH e quindi, di riflesso, al Reg. 878/2020.

  • Gli utilizzatori a valle hanno devono verificare che le SDS del fornitore siano conformi al nuovo Allegato II del REACH?

Secondo il concetto più generale del REACH “tutti controllano tutti”, ogni attore coinvolto dovrebbe verificare che i propri fornitori siano conformi al REACH. Questo si traduce all’atto pratico nel verificare che le SDS siano conformi


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