Radiazioni ionizzanti e misurazione del radon in locali sotterranei

Il 27 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e misurazione del radon in locali sotterranei.

Sul sito del PAF Portale Agenti Fisici è presente una relazione dettagliata delle principali novità -> clicca per scaricarla

In estrema sintesi di seguito riassumiamo quanto di interesse per le aziende.

La sezione II del Titolo IV del decreto 101/2020 individua i luoghi di lavoro in cui l’esercente (datore di lavoro) deve procedere alla misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.

I lughi di lavoro in cui è obbligatorio misurare la concentrazione di radon sono:

  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (aree prioritarie individuate dalle Regioni);
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10 (approvato con DPCM entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto 101/2020);
  • stabilimenti termali.

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

>>>>> Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria NON superi il livello di riferimento (300 Bq m-3) il Datore di lavoro elabora e conserva per un periodo di otto anni il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili.

Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischi.

Le misurazioni vanno ripetute ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonchè gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

>>>>> Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento (300 Bq m-3) il Datore di lavoro è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’ Esperto in interventi di risanamento radon, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure dovranno essere completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica mediante nuova misurazione.

In questo caso le misurazioni vanno ripetute con cadenza quadriennale.

>>>>Per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti<<<<<<

L’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) del decreto 101/2020 dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista), redatta dall’Esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’esperto.

Gli esperti qualificati sono tecnici ai quali i datori di lavoro affidano l’incarico di svolgere la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell’addestramento a ciò necessari, quali definiti dall’allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

La relazione redatta dall’Esperto in Radioprotezione costituisce il Documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti e deve quindi recare data certa.


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