Covid-19: il DPCM del 26 aprile

Cosa prevede il DPCM del 26 aprile 2020, cioè il nuovo decreto che, con molte cautele, inaugura dal 4 maggio al 17 maggio la così detta fase 2 di allentamento del lockdown.

Vi abbiamo già aggiornato sul nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali riportato in Allegato 6 al DPCM.

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Molte le novità per l’intera popolazione (spostamenti, uso delle mascherine, sport all’aperto, distanze di sicurezza, …) Ma cosa cambia nel mondo del lavoro?

Cosa prevede il decreto per le ATTIVITA’ COMMERCIALI al dettaglio?

-> Sono consentite le attività di cui all’ Allegato 1 e Allegato 2

Ma si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’ Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali .

Misure per gli esercizi commerciali:

  • distanziamento interpersonale di 1 metro
  • pulizia e igiene degli ambienti 2 volte al giorno
  • aereazione naturale o ricambio d’aria
  • sistemi per la disinfezione delle mani per i dipendenti e per il pubblico, in particolare alle casse
  • utilizzo di mascherine da parte del personale, ove non possa essere garantito il distanziamento
  • disponibilità di guanti “usa e getta” per chi acquista, in particolare per l’acquisto di alimenti e bevande.
  • accessi regolamentati e scaglionati
  • una persona alla volta in locali < 40 mq
  • differenziare se possibile i percorsi di entrata e uscita
  • segnaletica o cartelli per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare.

Cosa prevede il decreto per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI?

-> Sono consentite SOLO le attività di cui all’ Allegato 3 – di fatto le attività classificate a rischio basso da INAIL nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

L’apertura è subordinata alla adozione del Protocollo Covid-19

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TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ possono proseguire se organizzate in modalità a distanza.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per:

  • attività di vigilanza
  • attività conservative e di manutenzione
  • gestione dei pagamenti
  • attività di pulizia e sanificazione.
  • spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o la ricezione in magazzino di beni e forniture.

SCARICA QUI IL FAC SIMILE PER LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO.

L’Ingresso dall’estero in Italia (art.4) prevede 14 giorni di quarantena, ed è consentito solo:

  • per fare rientro al proprio domicilio
  • se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
  • per motivi di salute
  • per incontrare “congiunti”.

Chi sono i congiunti? L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

I Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art.5) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabili a ulteriori 48.

Hai ancora domande? Leggi le FAQ del Governo sulla fase 2 -> CLICCA QUI

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