DPI: Le novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2016/425

DPI: Le novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2016/425

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2018, abrogando la Direttiva 89/686/CEE citata nell’art. 76 del D.Lgs.81/08.

Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre, suddivise per entità dei rischi:

  • la categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
  • la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo”.
  • La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

A titolo di esempio le scarpe antinfortunistiche sono DPI di II categoria.

Applicazione: Diversamente da quanto precedentemente sancito, il regolamento si applica anche ai DPI sportivi. Rimane confermata la non applicabilità ai DPI riservati alle forze armate, quelli progettati per l’autodifesa, per l’uso privato o per i caschi dei motocicli.

La definizione di DPI è cambiata, non è più citato il lavoratore ma per DPI si intende: “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una personaper proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;”

Tutti i requisiti obbligatori dei DPI sono riportati nell’Allegato II, seguono alcuni esempi:

  • –       ergonomia
  • –       assenza di rischi intrinsechi
  • –       materiali appropriati
  • –       leggerezza e solidità

La documentazione tecnica per i DPI è riportata nell’allegato III e deve comprendere:

  • – una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  • – una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • – un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  • – disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  • – le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del DPI;
  • – riferimenti delle norme armonizzate che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
  • – se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • – i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • – relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  • – una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  • – una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante.

Lingua: le informazioni che accompagnano il prodotto devono essere scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro facilmente comprensibile agli utilizzatori finali. Non è fatto obbligo di fornire le istruzioni nella stessa lingua del paese dove è immesso il prodotto.

I fabbricanti inoltre devono garantire che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o dall’indirizzo internet dal quale accedere alla dichiarazione di conformità UE; la Certificazione Europea avrà una validità massima di 5 anni.

Transitorio e attuazione: il termine per l’immissione sul mercato dei prodotti conformi alla vecchia direttiva è il 21 aprile 2019.


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