Denuncia di infortunio: alcuni chiarimenti dell’INAIL

INAIL con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, fornisce alcune specifiche riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di  lavoro  in  caso  di  infortunio sul lavoro.

Quando si verifica un infortunio ed è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia dell’infortunio all’INAIL tramite gli appositi servizi telematici.

Tempistiche per la comunicazione degli infortuni

  • Infortunio non mortale pericolo di morte: la denuncia deve essere inoltrata entro 2 giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il lavoratore ha fornito al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel quale sono indicati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
  • Infortunio mortale o pericolo di morte, il datore di lavoro deve presentare la denuncia entro 24 ore dall’infortunio stesso.
  • Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione.

Sanzioni per la mancata comunicazione di un infortunio

L’importo della sanzione per la violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è parte da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 7.745,00 euro.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

Dal 2017 sono entrati in vigore gli obblighi di comunicazione degli infortuni, a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’INAIL è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente  normativa, vale a dire:

  • la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’INAIL
  • la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi, sempre tramite l’INAIL.

Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’INAIL, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista un’apposita funzione del servizio che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’INAIL recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.


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