Decreto lavoro e modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. 4 maggio 2023, n. 203), è in vigore da venerdì 5 maggio.

In particolare, il 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗜𝗜 del D.l. si focalizza sulla 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶 e contiene:
✅ alcune modifiche al TU della sicurezza (art. 14)
✅ disposizioni in materia di condivisione dei dati per una maggiore efficacia dell’attività ispettiva e di vigilanza (artt. 15 e 16)
✅ l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative e modifiche ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art. 17).

Modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023 già in vigore:

art. 18 comma 1 lettera a) – Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti: obbligo di nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi ex art. 28.

>>VERIFICARE se in azienda è già nominato il MC ed il piano sanitario è coerente con i rischi presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi

Art. 21, comma 1 lettera a) – Disposizioni per i componenti dell’impresa familiare e per i lavoratori autonomi: obbligo di utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili).

Qui la norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

>>>  In caso di appalto di servizi a imprese familiari e lavoratori autonomi va verificata l’idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 25 comma 1 – Obblighi del medico competente – la lettera e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

>>> COORDINARSI CON MEDICO COMPETENTE E RISORSE UMANE in caso di nuove assunzioni andrà richiesta al lavoratore la cartella sanitaria compilata dal precedente medico competente, l’ex datore di lavoro è OBBLIGATO a consegnare, su richiesta, al lavoratore la cartella sanitaria 

la lettera n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art.38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

>>> COORDINARSI CON MEDICO COMPETENTE che deve nominare un sostituto in caso di assenza prolungata

Art. 37, comma 2 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – Aggiunta la lettera bbis: Il nuovo Accordo Stato-Regioni dovrà garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

>>> restiamo in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, vedi da questo blog 

Art. 72, comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – Modificato il secondo periodo: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. 

VERIFICARE:

  1. se può verificarsi che l’azienda (Appaltatore) noleggi o conceda in uso attrezzature “a freddo”, senza conducente, ad esempio PLE durante un lavoro in appalto
  2. in caso affermativo, se l’Appaltatore richiede al Datore di Lavoro del Committente una auto-certificazione della avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetto individuati per l’utilizzo
  3. se l’Appaltatore, al momento della cessione, attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza della apparecchiatura, ad esempio attraverso un Permesso di lavoro

Art. 73: Informazione, formazione e addestramento – Aggiunto il comma 4-bis: Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (art.71 comma 7), provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. La disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.87, comma 2 lettera c)

>>> VERIFICARE se il datore di lavoro non utilizza le attrezzature che ricadono nel art. 71, in caso affermativo prevederne la formazione/ addestramento

Macro-categorie di attrezzature che richiedono conoscenze particolari:

    • Sollevamento cose (gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori);
    • Sollevamento persone (piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi);
    • Attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti di gas e vapore).

 

 


Contatti