L’atteso DPCM 10 aprile allunga le misure di contenimento dell’epidemia al 3 maggio e allenta le maglie del lockdown consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DI SERVIZIO ALLA PERSONA non considerabili di prima necessità individuate negli ALLEGATI 1 Commercio al dettaglio e 2 Servizi per la persona.
L’ALLEGATO 5 riporta le Misure di contenimento per gli esercizi commerciali.
Mentre l’ALLEGATO 4 riporta le Misure Igienico Sanitarie per tutti i luoghi di vita e lavoro.
- SIA ATTUATO il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
I datori di lavoro pubblici e privati possono assolvere agli obblighi di informativa sul lavoro agile in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. l’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile dell’INAIL.
- SIANO INCENTIVATE le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- SIANO ASSUNTI protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- SIANO INCENTIVATE le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI il DPCM:
- SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITA’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ALLEGATO 3 del DPCM.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- CONSENTE, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ALLEGATO 3.
Nella comunicazione devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- CONSENTE le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari.
- CONSENTE le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- RICHIEDE IL RISPETTO, per le imprese le cui attività non sono sospese, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. LEGGI DAL NOSTRO BLOG
- AMMETTE, per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione
- CONSENTE, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Il DPCM inoltre detta le seguenti Disposizioni in materia di ingresso in Italia:
Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco auto-certificazione contenete le seguenti informazioni: motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione in Italia dove sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario e numero telefonico.
Le persone, che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione indicata all’atto dell’imbarco.
Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di isolamento fiduciario.
A livello regionale, l’Ordinanza della Lombardia prevede inoltre le seguenti misure specifiche:
- QUANDO SI ESCE bisogna coprire naso e bocca, SE SI HA LA FEBBRE e sintomatologia da infezione respiratoria bisogna rimanere a casa.
- Il commercio al dettaglio di: articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati. Librerie CHIUSE quindi in Lombardia.
- I DISTRIBUTORI AUTOMATICI presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi possono continuare a restare in funzione e ad essere riforniti. Coloro che accedono ai distributori automatici devono rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- E’ consentita la CONSEGNA A DOMICILIO da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- E’ consentita la VENDITA VIA INTERNET, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
Per le ATTIVITA’ ECONOMICHE: si applicano le misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ad eccezione di quanto segue:
Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco
- 69 (Attività legali e contabili)
- 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza
gestionale) - 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed
analisi tecniche) - 72 (Ricerca scientifica e sviluppo)
- 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)
devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli ALBERGHI
e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza.
I SERVIZI BANCARI, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.
Le disposizioni del DPCM e dell’Ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
LEGGI l’Ordinanza della regione Lombardia.
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