Covid-19: DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese

Il D.L. 172/2021, in vigore dal 27 novembre scorso, ha introdotto una serie di modifiche alle misure precedentemente attuate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata:

  • del Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 viene ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione;
  • del Green pass attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19 post vaccinazione (cioè dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) viene ridotta da 12 a 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.Si tratta di una novità rilevante, anche ai fini della operatività della nuova norma sulla consegna volontaria del Green pass al datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies, co. 5 terzo periodo del DL n. 52/2021, che prevede l’esonero del lavoratore dai controlli previsti dalla procedura aziendale per tutta la validità della certificazione consegnata.Si segnala al riguardo che, il DL non è intervenuto sulla durata della validità del Green pass attestante l’avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 9, co. 2, lett. b) del DL n. 52/2021), che continua a essere di 6 mesi e che cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (art. 9, co. 4 del DL n. 52/2021).

A decorrere dal 6 dicembre 2021, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone) è stato esteso a:

  • alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati
  • gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere
  • tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • i treni interregionali
  • i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. In questo caso, il controllo del possesso del Green pass da parte dell’utente può essere svolto secondo modalità a campione.

L’obbligo di Green pass, come esteso alle attività e ai servizi su indicati, non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale a tale categoria1) e a quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il Green pass rafforzato o Super green pass

Sul tema, si distinguono due regimi:

  • uno generale relativo alle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere dal 29 novembre 2021 (art. 5);
  • uno speciale e transitorio, relativo alle zone bianche per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (art. 6).

In considerazione della recrudescenza del virus, sia in termini di circolazione, che di varianti, e della situazione ambientale che caratterizza l’imminente periodo natalizio, il DL n. 172/2021 ha introdotto una nuova disciplina, che riserva lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. green pass rafforzato o Super green pass (e non anche l’effettuazione di un tampone).

Chi possiede un Green pass rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi.

Regime generale

L’art. 5 del DL ha introdotto importanti novità per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni.

La ratio di fondo dell’intervento è che, a fronte di un peggioramento dello scenario di rischio, la precedente logica della progressiva limitazione e/o sospensione di spostamenti, attività e servizi viene sostituita dalla fruizione – delle stesse attività, servizi e spostamenti – riservata esclusivamente ai possessori di un Green pass rafforzato o Super green pass.

Dal 29 novembre 2021, quindi nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che ai sensi della normativa, nel passaggio di zona, subirebbero una limitazione o una sospensione, sono consentiti secondo la disciplina della zona bianca esclusivamente ai possessori di Super green pass.

Pertanto, il collocamento in una zona gialla o arancione determinerà non più il contenimento degli spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che, infatti, continueranno a svolgersi nel rispetto della disciplina della zona bianca, bensì una limitazione per i soggetti che non posseggono un Green pass rafforzato, i quali non potranno accedervi ovvero spostarsi.

Le misure sul Super green pass NON valgono per:

  • le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
  • i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul Green pass “base” (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);

    Ai fini del concetto di mensa ex art. 9-bis, co. 2-bis del DL n. 52/2021 non rileva la tipologia di servizio (ristorazione), ma la natura privata – non pubblica – dello stesso e, quindi, la sua fruibilità riservata a una determinata utenza.

  • l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 “base” (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone). L’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Sul punto, sulla c.d. Piattaforma green pass https://www.dgc.gov.it/web/, sezione FAQ – Lavoro pubblico e privato, è stata anche pubblicata una specifica FAQ, volta a chiarire che per l’accesso ai luoghi di lavoro continua a essere richiesto il possesso di un Green pass “base3;
  • i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021).

Regime speciale

La norma estende in via temporanea dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 alle zone bianche, la nuova disciplina del Super green pass delle zone gialle.

LEGGI la Nota di Confindustria del 3 dicembre 2021


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