Covid-19: l’ordinanza che colloca la Lombardia in “zona arancione”

Le nuove misure saranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo, cosa prevedono le misure per la zona arancione.

Esercizi di ristorazione e commerciali
Bar e ristoranti sono aperti ma solo per le consegne a domicilio e il servizio di asporto.Ai bar è consentito l’asporto fino alle ore 18 mentre ai ristoranti fino alle 22.
I negozi al dettaglio restano aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi (ad esclusione di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai, punti vendita di generi alimentari in essi collocati).

Spostamenti

  • Fino al 27 marzo non è consentito muoversi tra regioni, ad esclusione di motivi di lavoro, emergenza o salute.
  • È consentito spostarsi all’interno del proprio comune di residenza, mentre è fatto divieto di uscirvi se non per ragioni di lavoro, emergenza o salute, da dimostrare con autocertificazione.
  • È permesso muoversi dalle ore 5 alle 22, l’orario in cui non vige il coprifuoco.
  • I residenti in un comune fino a 5mila abitanti possono spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), con il divieto però di recarsi in capoluoghi di provincia.
  • È consentito far visita a parenti e amici solo all’interno del proprio comune, una volta al giorno, per un massimo di due persone (esclusi minori di 14 anni e disabili).

Ordinanza del 27 febbraio 2021 del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, il 4 marzo il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 714 che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione.

Ecco i principali provvedimenti validi dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021.

  1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia.
  2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
    inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
    speciali
  3. sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza
  4. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
    principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  5. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione
    recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d.
    seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti
    motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  6. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate,
    ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da
    comprovate e gravi situazioni di necessità;
  7. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  8. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero
    titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di
    basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta
    salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
  9. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di
    protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

 


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