I tre nuovi decreti per la sicurezza antincendio

Il 29 ottobre è stato pubblicato l’ultimo dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il D.M. 10 marzo 1998.

Si tratta del D.M. 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (così detto Decreto Mini Codice).

Gli altri due decreti sono il  D.M. 1 settembre 2021 (così detto Decreto Controlli) e il D.M. 2 settembre 2021 (così detto Decreto GSA).

Decreto MINI CODICE DM 3 settembre 2021

Il Decreto Mini-Codice che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, abrogando definitivamente e completamente il DM 10.03.98, definisce le nuove modalità per la Valutazione del rischio incendio per tutti i luoghi di lavoro.

Definisce i luoghi di lavoro a rischio BASSO per cui introduce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (Allegato I). Tutti i restanti luoghi di lavoro, che non rientrano in questa categoria, devono seguire i criteri del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

La valutazione del rischio incendio deve tenere conto di tali criteri ed essere complementare e coerente con la valutazione del rischio esplosione.

L’adeguamento del documento di valutazione del rischio incendio già presente in azienda non è necessario nell’immediatezza dell’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, ma lo deve diventare in caso di modifiche che ne richiedano un aggiornamento (art. 29 del D. Lgs. 81/08).

Decreto CONTROLLI DM 1 settembre 2021

Il D.M. 1 settembre 2021 entra in vigore il 25 settembre 2022 e stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.

Diventa obbligatoria la predisposizione e continuo aggiornamento di un registro dei controlli dove annotare verifiche periodiche e manutenzioni su presidi antincendio oltre alla sorveglianza eseguita internamente dai lavoratori.

Per presidi antincendio si intendono impianti di protezione attiva (estintori, naspi, idranti, sprinkler, rivelazione allarme) e passiva (porte e finestre con caratteristiche di resistenza al fuoco), le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Dall’entrata in vigore del Decreto controlli, i tecnici manutentori che si occupano di effettuare i controlli sui sistemi antincendio devono essere in possesso di qualifica rilasciata mediante modalità esplicitamente definite dall’Allegato II “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” del decreto stesso.

E’ già stata emanata dal Ministero dell’Interno una Circolare Prot n. 14804 del 6 ottobre 2021 a chiarimento del DM 1 settembre 2021.

Decreto GSA Gestione della Sicurezza Antincendio DM 2 settembre 2021

Il Decreto 2 settembre 2021 entra in vigore il 4 ottobre 2022 e si occupa di definire dei criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio.

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di un PIANO DI EMERGENZA se possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • presenza di almeno dieci lavoratori occupati
  • apertura al pubblico e con presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori + ospiti + pubblico + ecc.)
  • attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo DPR 151/2011.

Il Piano di Emergenza deve essere un documento semplice e immediato e basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti di tutte le figure coinvolte nella sicurezza antincendio quali ad esempio telefonisti, custodi, addetti manutenzione;
  • i compiti del personale con particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • specifiche misure da attuare per lavoratori esposti a rischi particolari;
  • specifiche misure per aree ad elevato rischio incendio;
  • procedure per chiamata ed assistenza ai vigili del fuoco.

Il Piano di Emergenza tiene conto delle caratteristiche dei luoghi, modalità di rivelazione e diffusione dell’allarme incendio, il numero, l’ubicazione e i rischi a cui sono esposti i lavoratori ed il numero degli addetti all’attuazione ed al controllo del piano stesso o assistenza all’evacuazione.

Il Piano di Emergenza prevede anche la predisposizione di opportune PLANIMETRIE, che possono essere utilizzate, insieme a indicazioni schematiche come misura semplificata di gestione emergenza, per tutti gli esercizi aperti al pubblico se non complessi e non soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco.

Riguardo al tema formazione degli addetti al servizio antincendio il decreto divide i luoghi di lavoro in tre livelli di rischio e ne definisce durata e contenuti per il programma di formazione e di aggiornamento, che deve essere ripetuto OGNI CINQUE ANNI.

  • Livello 1 – Formazione 4h, aggiornamento 2h
  • Livello 2 – Formazione 8h, aggiornamento 5h
  • Livello 3 – Formazione 16h, aggiornamento 8h

I formatori devono essere in possesso di requisiti definiti dall’allegato V “Corsi di formazione e di aggiornamento  dei  docenti  dei  corsi antincendio” per poter essere qualificati all’erogazione dei corsi indicati.

I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III “Corsi di  formazione  e  aggiornamento  antincendio  per  addetti  al servizio antincendio”. Per la parte teorica sarà possibile usare le nuove tecnologie di formazione a distanza e di tipo sincrono.

Tutti i corsi a partire da APRILE 2022 devono essere svolti quindi secondo i contenuti dell’allegato III del DM 02/09/21 per essere considerati validi.

E’ già stata emanata dal Ministero dell’Interno, il 19 ottobre 2021 una Circolare prot. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021. La Circolare 15472 fornisce chiarimenti in merito a:

  • piano di emergenza (articolo 2);
  • informazione e formazione dei lavoratori (articolo 3);
  • designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio (articoli 4 e 5);
  • requisiti dei docenti (articolo 6).

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