Patente a punti: gli ultimi aggiornamenti

Alla fine del mese di luglio è stato predisposto l’impianto del decreto attuativo che definisce le modalità di presentazione della domanda della c.d. patente a crediti.

Il decreto intende stabilire i contenuti informativi e le modalità di richiesta della patente stessa, nonché le procedure di sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi, l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

 

In attesta della ratifica finale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in attesa della realizzazione del portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la gestione della patente a crediti, si propone la sintesi di alcune osservazioni contenute in una Nota di Confindustria del 29 luglio 2024.

La Nota contiene molte considerazioni, su due delle quali è bene porre particolare attenzione:

In primo luogo, viene ribadito il concetto già presente nel DL 19/2024 convertito con Legge 56/2024 (il provvedimento con istituisce – appunto – la patente a crediti), ossia che l’obbligo di dotarsi di patente riguarda non solo le imprese edili, bensì tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Questi ultimi sono definiti dall’art. 89 del Dlgs 81/2008. Sono escluse da tale obbligo solamente le attività di mera fornitura di materiale in cantiere e le prestazioni di natura intellettuale, nonché le aziende in possesso di attestazione SOA di III classe.

Quindi, attualmente, qualunque tipo di impresa o lavoratore autonomo eserciti attività in un cantiere deve essere in possesso della patente a crediti o deve averne fatto richiesta.

In secondo luogo, la richiesta della patente avverrà dichiarando il possesso di alcuni requisiti da parte dell’impresa:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • regolarità di adempimento di tutti gli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità – DURC;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi – DVR;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale – DURF nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP.

Le dichiarazioni non veritiere (anche in assenza di intenzionalità, ossia di dolo) comportano, una volta accertate, la revoca della patente e l’impossibilità di richiederne una nuova per dodici mesi.

Tale sanzione è prevista dal dispositivo legislativo della patente a crediti stessa, ma, oltre a ciò, sono comunque da prendere in considerazione anche le altre sanzioni vigenti nell’ordinamento italiano in caso di dichiarazioni false. In particolare, la dichiarazione non veritiera comporta la decadenza dai benefici conseguiti (art. 75 l. 445/2000) e le sanzioni penali previste dall’art. 483 del Codice Penale.

Per quanto concerne la regolarità di adempimento degli obblighi formativi, per evitare il rischio di dichiarazioni mendaci, l’impresa deve poter comprovare che, al momento della domanda, i lavoratori sono stati almeno avviati a un corso di formazione, in attesa di ricevere l’attestato di avvenuta formazione.

In attesa di approvazione del decreto attuativo, Soluzioni srl resta a disposizione delle imprese e dei professionisti per approfondimenti e chiarimenti.


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