Rischio lavoro in quota e ponteggi
Rischio di caduta – lavori in quota (ponteggi, scale, trabattelli, coperture, PLE strutture fisse, accesso in quota, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi nei lavori in quota)
D.Lgs 81/08 art. 105
D.Lgs 81/08 art. 107
D.Lgs 81/08 art. 115
L’art. 107 del D. Lgs. 81/08 definisce come lavoro in quota come l’attività lavorativa che espone un lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Nei lavori in quota dove non sono state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei.
Soluzioni effettua la valutazione del rischio di caduta dall’alto. Come?
Il nostro metodo:
- classificazione degli ambienti e delle attività nel ciclo produttivo che presentano o possono presentare il rischio di caduta dall’alto.
- interviste a preposti e lavoratori al fine di avere un riscontro diretto sulla mappatura di tutte le attività e di conseguenza sui rischi e delle specifiche mansioni, tenendo conto di macchine, impianti ed attrezzature
- analisi delle protezioni correntemente utilizzate e loro efficacia
- Individuazione delle misure di protezione e prevenzione necessarie a ridurre il rischio il rischio di caduta
Per fare ciò ci avvaliamo:
- di quanto sancito dalla legislazione vigente
- delle linee guida e delle buone prassi di riferimento
- delle norme tecniche di riferimento
- della conoscenza della casistica inerente agli incidenti ed alle cause comuni di infortunio
- di personale esperto altamente specializzato
Norme tecniche di riferimento:
- UNI 11158:2015
- UNI EN 363:2008