Covid-19: le nuove regole del 2022 – focus sui luoghi di lavoro

Il 2021 si è chiuso con nuove misure di contenimento della pandemia (D.l. 30 dicembre 2021, n. 229, entrato in vigore il 31 dicembre 2021).

GREEN PASS RAFFORZATO

Che differenza c’è tra green pass base e green pass rafforzato o super?
Il green pass base viene dato a chi ha fatto un tampone con esito negativo. Il green pass rafforzato o super si ottiene con il vaccino oppure se si è guariti dal Covid.

Dal 10 gennaio e fino alla fine dello stato di emergenza (per ora 31 marzo 2022) il Green Pass rafforzato servirà per accedere anche alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive
• feste connesse a cerimonie civili o religiose
• sagre e fiere
• centri congressi
• servizi di ristorazione all’aperto
• impianti di risalita sciistici
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
• tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Verosimilmente quindi i lavoratori NON in possesso di Green pass rafforzato potranno ancora accede ai luoghi di lavoro ma:

  • NON potranno recarsi in TRASFERTA, se queste prevedono pernottamenti e/o pranzi/ cene (al chiuso e/o all’aperto);
  • NON potranno accedere a fiere e congressi.

Consulta la TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

QUARANTENA PRECAUZIONALE

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  •  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che:
    • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Non è specificato  che i dispositivi FFP2 debbano essere forniti dal Datore di lavoro che potrebbe non sapere che il lavoratore ha avuto un contatto stretto.

ISOLAMENTO

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Apri l’infografica della Regione Lombardia 


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